Considerazioni sul simbolo del Crocifisso nelle aule scolastiche come “simbolo passivo”

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Prof. Vittorio Italia

  1. Premessa.

La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite Civili) del 6 luglio 2021 sul simbolo del crocifisso nelle aule scolastiche (sulla quale è intervenuto su questa Rubrica il Collega Prof. Alessandro Catelani), affronta vari e complessi problemi che sono come tante sfaccettature di un poliedro.

In questa breve nota si fermerà l’attenzione su una di queste sfaccettature, costituita da una affermazione giurisprudenziale che non appare persuasiva.

  1. Il simbolo del crocifisso come simbolo di “carattere passivo”.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella pronuncia della Seconda Sezione della Grande Camera del 18 marzo 2011, ha affermato (come è riportato nell’ampia motivazione della Sentenza della Cassazione) – tra altre numerose argomentazioni – che il simbolo religioso avrebbe “carattere essenzialmente passivo”. Si è affermato testualmente che: “Il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, al quale non può attribuirsi una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose”.

La tesi non è persuasiva, sia in riferimento ai simboli religiosi, sia in riferimento a quelli “politici”.

  1. Il carattere “attivo” dei simboli politici.

Iniziando da questi ultimi, ogni simbolo esprime, in forma grafica o scultorea, un concetto, un ideale, un obiettivo da perseguire. Ogni simbolo religioso è una testimonianza delle convinzioni religiose che esprimono, proprio nel simbolo, sentimenti di fede.

In altri termini, ogni simbolo politico, ha caratteristiche “attive”, di testimonianza, di esortazione, che incidono sul sentimento ed anche sulle ragioni si ritrovano in tali concezione o fede.

Se si esaminano i simboli politici del passato (bandiere, immagini, slogan, ecc.) si vedrà che essi erano mezzi di comunicazione di concezioni politiche, rivolte all’adesione che – attraverso questi simboli – era richiesta ad un numero sempre più ampio di persone.

Si tratta quindi di simboli “attivi”, nel senso che essi avevano (ed hanno) come una “forza interna”, che si rivolgeva (e si rivolge) alla partecipazione “attiva” dei simpatizzanti. Ciò valeva (e vale) per tutti i simboli, anche per i colori politici delle bandiere, che coinvolgevano (e coinvolgono) diverse ed opposte posizioni, con la conseguenza che – sotto questo profilo – i simboli anche se diversi, si equivalgono.

  1. Il carattere “attivo” dei simboli religiosi.

Anche i simboli religiosi hanno, forse più dei simboli politici, carattere “attivo” e comportano un coinvolgimento spirituale e materiale.

I simboli religiosi riguardano problemi importanti e gravi, forniscono delle risposte agli interrogativi sul significato della vita e della morte. Questi simboli non sono elementi “decorativi” passivi, ma sono strumenti e mezzi di comunicazione di idee e sentimenti.

  1. Conclusioni.

Questa breve nota non esprime una valutazione sulla sentenza dei Giudici europei o sulla sentenza della Corte di cassazione. Essa indica soltanto un punto argomentativo della sentenza del Giudice europeo che non appare persuasivo e che può portare delle conseguenze sulla valutazione finale.

Il problema del crocifisso nelle aule scolastiche è come un mosaico, di cui conviene esaminare le singole tessere argomentative.

Vi saranno, su questa Rubrica, altri interventi – in consenso o in dissenso –  di colleghi e Studiosi e saranno così esaminati i vari aspetti di questo complesso mosaico giuridico.

 

 

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