Avv. Emmanuele Serlenga
Introduzione
Come noto, uno dei temi che in queste settimane risultano oggetto di dibattito è l’obbligo posto dal legislatore in capo agli insegnanti ed al restante personale scolastico di disporre del certificato verde o green pass onde poter svolgere la propria attività lavorativa.
Tale obbligo certificativo, nelle intenzioni del legislatore, costituisce un baluardo imprescindibile affinché le lezioni di ogni ordine e grado possano svolgersi in presenza, evitando di dover procedere con la c.d. didattica a distanza.
Il presente contributo si propone di evidenziarne alcuni aspetti controversi, legati in particolar modo all’applicabilità a particolari settori quali gli asili nido e le scuole private non paritarie.
- L’obbligo certificativo secondo il Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111
Come noto, l’art. 1 comma VI del Decreto Legge 6 agosto 2021 rubricato: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ha inserito nel Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-bis, l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) il quale dispone che:
“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma
2”.
Da tale obbligo certificativo sono esonerati, a norma del comma successivo, solamente: “I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Il comma ancora successivo disciplina le conseguenze in caso di mancanza di certificato verde, disponendo a chiare lettere che:
“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
- Il Sistema nazionale di istruzione
Come si è visto, il legislatore sembra avere circoscritto l’obbligo di essere provvisti di green pass per entrare a scuola a tutto il personale in forza ad istituti afferenti al Sistema nazionale d’istruzione.
Ai sensi dell’art. 1 comma I della Legge 10 marzo 2000 n. 62 esso: “È costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.
Il successivo comma II individua quali scuole paritarie quelle che possiedono: “L’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale”, aggiungendo, a completamento, al comma VII, che: “Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
Nulla quaestio dunque circa l’assoggettabilità all’obbligo certificativo del personale, docente e non, in forza alle scuole private parificate.
Diverso è invece il “Sistema educativo di istruzione e di formazione”, previsto e disciplinato dalla Legge n. 53/2003 ispirato ai principi della crescita e valorizzazione della persona, della “formazione spirituale e morale”, della promozione dell’apprendimento in tutto l’arco della vita, dello sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea, come disposto dagli artt. 1 e 2 della Legge.
La Legge 53/2003 ha inteso adattare l’ordinamento scolastico al riparto di competenze tra Stato e Regioni frutto della riscrittura dell’art. 117 della nostra Carta Fondamentale operata dalla Legge costituzionale 3/2001.
- Il caso degli asili nido e delle scuole private non paritarie
Ne consegue che, non disponendo dell’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, gli asili nido e le scuole private non paritarie non sono membri del numerus clausus dei componenti il Sistema scolastico nazionale, pur facendo parte del Sistema educativo di istruzione e formazione, quindi i lavoratori che vi sono in forza sembrerebbero esentati dall’obbligo di certificazione verde.
Per ciò riguarda gli asili nidi, a conferma di quanto sopra esposto, milita altresì l’argomento che il primo comma dell’articolo 1 del Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 che nell’anno scolastico 2021/2022 si svolgeranno in presenza altresì: “I servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”, dunque differenziandoli espressamente.
C’è tuttavia un però.
Il comma VI del predetto art. 1, quello che contiene le norme specifiche sul green pass e sui controlli da effettuare per le eventuali violazioni, prevede che: “I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” sancite dal Decreto stesso.
Nel decreto sembrano insomma esserci due disposizioni in apparenza contraddittorie fra di loro: in una si chiamano in causa i “responsabili dei servizi educativi” mentre in un’altra si stabilisce che il green pass riguarda solo “il personale scolastico che opera nel sistema di istruzione”.
In altre parole, per ciò che concerne il personale addetto agli asili nido, si hanno, in base al Decreto, dei responsabili dei servizi educativi dell’infanzia che dovrebbero presidiare il rispetto di un obbligo non previsto.
Invece, il personale in forza alle scuole private non paritarie, in particolare quelle percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale(c.d. IeFP) di competenza regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.
Appare decisamente auspicabile che tali aspetti vengano chiariti quanto prima dal legislatore, al più tardi in sede di conversione del decreto.