In tema di revisione dell’assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali , mentre non può ricomprendersi tra i “giustificati motivi” la, sola, diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, ossia senza che ricorra una sopravvenienza fattuale di rilevanza.
Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 13-05-2021, n. 12800