L’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. nè da quella speciale di cui all’art. 2051 c.c., bensì frutto dell’interpretazione giurisprudenziale, che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 7 maggio 2021, n. 12166