All’atto dello scioglimento della comunione, l’attivo ed il passivo devono essere ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione e dall’entità degli apporti di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio comune, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico da parte di ciascuno di essi (ad esempio, ai fini dell’acquisto di un bene in comunione), non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l’eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice superabile mediante prova del contrario. E ciò si spiega per essere la “struttura normativa” della comunione legale dei coniugi “difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, 5 maggio 2021, n. 11787
Shop | Diritto Civile | Contenuti Extra