La rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita ha l’effetto di cristallizzare nel tempo il diritto del beneficiario e neutralizza ogni diversa disposizione da parte del contraente, stabilizzando l’attribuzione del beneficio in capo alla persona designata che ne ha voluto profittare sino all’eventus mortis del disponente.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 15 aprile 2021, n. 9948