Il notaio è tenuto a verificare il grado di stabilità della sentenza di primo grado o, quantomeno, a dare prova dell’informativa offerta alle parti circa il significato da darsi alla assenza di una trascrizione dell’atto di appello a fronte della trascrizione di una sentenza di primo grado priva dell’attestazione di cancelleria circa il suo passaggio in giudicato, non potendosi – tout court – ritenere verosimile che il professionista avesse adempiuto a tale obbligo, essendo questa una circostanza da provare quanto all’informativa rilasciata alle parti.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2021, n. 7283