La consumazione del furto deve essere agganciata alla completa rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore, mentre, di converso, se lo sviluppo dell’azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell’offeso, si rimane allo stadio del tentativo.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, 23 aprile 2021, n. 15481