In tema di diffamazione l’esimente del diritto di critica, di cui all’art. 51 c.p., postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, pur non vietando l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico in quanto non hanno adeguati equivalenti.
Cassazione penale, sezione V, sentenza 14 aprile 2021, n. 13979