Nel delitto di concussione, ai fini della individuazione della condotta costrittiva è necessario incentrare l’attenzione sugli aspetti contenutistici di quanto il pubblico agente prospetta al soggetto privato e quindi sugli effetti che a quest’ultimo derivano o possono derivare in termini di danno o di vantaggio, ove non aderisca alla richiesta alternativa di dazione o promessa di denaro o di altra utilità; infatti, la costrizione indica, in via generale, un’eterodeterminazione dell’altrui volontà, nel senso che si obbliga taluno a compiere un’azione che altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi dal compiere un’azione che altrimenti sarebbe stata compiuta.
Cass. VI Sez., 19 marzo 2021, n. 10805