La novella del 1987 ha introdotto la possibilità di liquidare l’assegno in unica soluzione, anche mediante il trasferimento della proprietà o altro diritto reale su beni determinati a favore dell’avente diritto, ove questa forma di liquidazione sia ritenuta equa dal tribunale. La L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, stabilisce che, una volta formulata la scelta per tale tipo di corresponsione dell’assegno divorzile, non può essere successivamente proposta alcuna domanda avente contenuto economico. In base al testo della norma, al beneficiario sarà preclusa non solo ogni eventuale richiesta volta ad ottenere un assegno periodico, ma anche la possibilità di percepire il contributo meramente alimentare, essendo stato “il diritto all’assegno divorzile definitivamente soddisfatto.
Cass. civ. Sez. I, Ord., 19-02-2021, n. 4492