L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale. Altresì, ai fini della sussistenza della ipotesi associativa, non è necessario che l’organizzazione sia dotata di complessi apparati, essendo sufficiente l’esistenza di strutture anche rudimentali, purchè idonee al perseguimento dello scopo comune.
Cass. pen. Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 11708