RILEVATO
che, con sentenza
l’impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, il contribuente [N.d.a.];
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/1973 e 143 c.p.c., lamenta la
non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, non risultando il dato normativo applicato corrispondente all’ipotesi in questione di irreperibilità relativa verificatasi anteriormente alla pronunzia di illegittimità costituzionale dell’art. 26 d.p.r. n. 602/1973 resa dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 novembre 2012, n. 258;
che il motivo si rivela infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. 6, ord. 19 aprile 2018, n. 9782) secondo cui in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (alle cui sentenze di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità è attribuita, si ricorda, efficacia ex tunc) va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione da parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dichiarandosi altresì la sussistenza a carico della Società ricorrente dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato al medesimo titolo per il ricorso (cfr. Cass. 11862 /2018 e 6001/2018);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed atri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
[Omissis].