Cassazione Civile, sezione I , 10 dicembre 2018, n. 31894

Share

FATTI DI CAUSA [Omissis].

Con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda […], aveva condannato […] a corrispondergli la somma di Euro 371.848,48, in quanto importo dovuto quale corrispettivo per la cessione di quote societarie. Il condannato proponeva appello, contestando la violazione del ne bis in idem, nonché l’intervenuta risoluzione del contratto di cessione di quote […], costituendosi, eccepiva, in via preliminare, la improcedibilità o inammissibilità dell’appello, perché proposto solo il 27 settembre 2012, oltre trenta giorni dopo l’avvenuta comunicazione, effettuata a mezzo fax dalla cancelleria in data 27 aprile 2012, dell’ordinanza impugnata alla controparte, pertanto quando il termine di trenta giorni, di cui all’art. 702-quater c.p.c. risultava ormai elasso. La Corte d’Appello di Milano osservava che i difensori del […] avevano indicato, nella citazione in primo grado e nel mandato a margine, di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento a mezzo fax, “ovvero a mezzo posta certificata” inviata ad indirizzo determinato. Sosteneva l’appellante che la comunicazione inviata a mezzo fax dalla cancelleria non era mai stata ricevuta, e comunque risultava invalida, stante la previsione di cui all’art. 136 c.p.c., comma 2, che prevede la trasmissione debba avvenire a mezzo posta elettronica certificata e, solo quando questa non sia possibile, sia consentito servirsi del fax.

La Corte territoriale osservava che il ricorrente si era limitato ad affermare di non aver ricevuto la comunicazione, che invece risultava documentata. Inoltre, la previsione che la comunicazione debba avvenire a mezzo posta elettronica certificata risultava attivabile sol quando l’indirizzo indicato dal difensore fosse quello comunicato dal legale al proprio ordine professionale e, nel caso di specie, non vi era prova del ricorrere della circostanza, mentre erano stati proprio i difensori del […] ad indicare quale modalità di comunicazione preferenziale quella eseguita a mezzo fax. In conseguenza dell’avvenuta comunicazione a mezzo fax, pertanto, il termine utile per proporre l’appello aveva cominciato a decorrere, ed essendo scaduti i trenta giorni di cui all’art. 702 di quater quando l’impugnazione era stata introdotta, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

Avverso la decisione della Corte di Appello di Milano ha proposto impugnazione per cassazione […], affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. La controparte [N.d.a.]resiste con controricorso. Il P. M. ha depositato conclusioni scritte, domandando il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Il ricorrente, proponendo la propria censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione o falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 702-bis e 702-quater c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che l’impugnazione fosse stata tardivamente proposta.

Ricorda l’odierno ricorrente che già nel corso del giudizio di secondo grado aveva contestato che in calce alla sentenza impugnata si rinveniva “un’annotazione manoscritta, senza alcun timbro della cancelleria e senza che fosse possibile riferirla ad un qualsivoglia soggetto qualificato, da cui sembrerebbe potersi evincere che in data 27 aprile 2012 sarebbe stato inviato un fax all’Avv. […], senza indicazione dell’utenza fax interessata dall’invio, senza indicazione di che cosa sarebbe stato trasmesso, quante pagine e soprattutto senza report dell’avvenuta ricezione”; risultava inoltre l’apposizione di un timbro “fatto avviso telematico senza indicazione circa il giorno dell’avvenuto invio e circa l’autore dello stesso”, il tutto per significare che la pretesa comunicazione risultava intrinsecamente irregolare. Inoltre, la formulazione dell’art. 136 c.p.c., in vigore dal 1º gennaio 2012, pertanto prima che la comunicazione in questione fosse inviata dalla cancelleria, prevede che la comunicazione debba avvenire a mezzo posta elettronica certificata e, solo in caso di impossibilità, possa essere effettuata a mezzo fax. La previsione normativa secondo cui l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata fornita dal difensore debba corrispondere all’indirizzo comunicato al proprio ordine, ancora, non risulta sanzionata da nullità o inefficacia. Inoltre, la comunicazione inviata a mezzo fax era stata trasmessa ad un indirizzo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo del giudizio. In ogni caso, stante la normativa applicabile all’epoca della comunicazione dell’ordinanza, la cancelleria avrebbe dovuto prima tentare la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, adempimento cui non si è affatto provveduto. Solo qualora la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata fosse risultata impossibile, avrebbe potuto effettuarsi la notifica a mezzo fax.

2.1. – Il ricorso è privo di fondamento.

Questa Corte ha enunciato il principio, pienamente condivisibile e a cui il Collegio intende dare in questa sede continuità, secondo cui,

“in presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., comma 3, l’attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento” (Cass. 5168/2012).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che “è in atti il rapporto di trasmissione del fax dalla Cancelleria della VIII Sezione del Tribunale di Milano, che attesta l’avvenuto esito positivo di trasmissione del documento, in un’unica pagina, all’avv. […] al numero […] (avvenuta in data 24 aprile 2012 alle ore 9:11) e, in conformità, in calce all’ordinanza impugnata, è attestato l’avvenuto avviso a mezzo fax all’avv. […] (in rappresentanza dell’odierna parte appellata) e all’avv. […] (in rappresentanza dell’odierno appellante) con l’annotazione “vedi allegati” sottoscritta dal funzionario di cancelleria e che, a fronte dell’eccezione di tardività dell’appello sollevata dall’appellato, “l’appellante replica sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione via fax dell’ordinanza”.

Soggiungono i giudici di appello che, pertanto, “nel caso in esame […]l’appellante destinatario si è limitato a negare il ricevimento, senza peraltro allegare alcun elemento atto a fondare il proprio assunto, contrario alle richiamate evidenze documentali.

In particolare, non ha messo in discussione che il numero telefonico — a cui il fax risulta inviato con esito positivo —­corrisponda a quello dell’avv. […]e tanto meno che il numero non sia esatto.

Nemmeno ha addotto alcun altro elemento che accrediti il mancato o incompleto ricevimento del dispositivo del provvedimento, avvenuto — come attestato in atti — alla data indicata.

Deve osservarsi che, una volta dimostrato l’avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia, perciò, avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto accaduto e di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla”.

Sulla base dell’orientamento di questa Corte in precedenza richiamato, deve ritenersi che, nel caso di specie, il destinatario del telefax abbia avuto conoscenza della comunicazione dell’ordinanza del Tribunale di Milano emessa ex art. 702-bis c.p.c. il 26 aprile 2012.

Non rileva in senso contrario che l’indirizzo a cui è stato inviato il fax non è quello a cui il procuratore dell’appellante ha chiesto che gli venissero inviate le comunicazioni, posto che il numero di fax utilizzato è comunque quello di uno studio dell’avvocato indicato negli atti difensivi e questa circostanza di fatto consente di ritenere avvenuta la conoscenza della comunicazione, con effetto sanante della eventuale irritualità della comunicazione, che non comporta nullità avendo comunque la comunicazione suddetta prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo (v. Cass. 7665/2016).

Conseguentemente, il motivo di ricorso deve essere respinto.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, mentre restano assorbite le ulteriori censure sollevate dal ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da […], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore di […], e le liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater del d.P.R., dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

[Omissis]. Ci siano muschio

Newsletter