Se il convenuto non si è costituito e a un controllo dell’atto di citazione da parte del giudice (controllo che dovrebbe avvenire alla prima udienza, ma che nulla impedisce che avvenga in tutto il corso del processo) risulta un vizio della citazione (meglio, uno dei vizi indicati nell’art. 164), il giudice ordina all’attore di rinnovarla (in un termine perentorio). Se invece il convenuto si è costituito, la sua costituzione sana i vizi dell’atto (in limiti diversi a seconda del tipo di vizio, vedi meglio l’ art. 164); però, nel caso il vizio attenga a“ l’inosservanza di termini a comparire o alla mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7 dell’art. 163”, il giudice “fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini” e, nel caso il vizio derivi dal fatto che “ è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell’articolo 163 o manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”, ordina all’attore di integrare la citazione (sempre in un termine perentorio) – e tale integrazione per prassi (se non per la stretta lettera del codice) va fatta con “memoria”.
-La “ rinnovazione” si attua così: I) si redige l’atto (vedi formula A) nel numero di copie necessarie per la notifica (numero che può essere inferiore a quello delle parti in causa, se la rinnovazione va fatta per solo uno dei convenuti, essendosi gli altri regolarmente costituiti); II) si notifica l’atto di rinnovazione; III si deposita l’originale dell’atto di rinnovazione, inserendolo nel proprio fascicolo di parte (c’è un termine per tale deposito? l’interpretazione preferibile lo nega, e infatti il convenuto, avendo copia dell’atto di rinnovazione e potendo trovare in cancelleria gli altri documenti di cui all’art.165, come conseguenza della precedente costituzione, ha anche tutti gli elementi per giudicare sulla fondatezza della domanda – l’importante è che il giudice all’udienza sia posto in grado di controllare la regolarità della rinnovazione della citazione).
– Per quel che riguarda la “memoria integratrice”, si può, nel redigerla seguire la falsariga della formula A (mutatis mutandis); per il suo deposito non ci dovrebbero essere problemi: si farà nel termine e con le modalità (deposito in cancelleria, deposito all’udienza…) indicate dal giudice.
– E’ dubbio se l’atto di rinnovazione e la memoria integratrice debbano o solo possano depositarsi telematicamente.
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore