1 – Si acquisisce la documentazione “necessaria”, che, mettendoci nel caso più frequente statisticamente del n 2 dell’art. 3 L. 898/70, è data da: estratto dell’atto di matrimonio; certificati contestuali dei coniugi; ricorso+ omologa oppure sentenza di separazione; dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi relative all’ultimo triennio.
- Si redige il ricorso seguendo la formula A.
- Si depositano ricorso e documentazione.
N.B. Al momento del deposito occorrerà compilare il c.d. “modulo ISTAT” e la nota di iscrizione a ruolo.
- Si rivisita la cancelleria dopo congruo termine per leggersi il decreto presidenziale di convocazione.
- Si compare all’udienza.
Elementi per l’inserimento dei contenuti
Sanguineti, Pratica civile ragionata
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