Procedura di notifica a testimone

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Tale tipo di notifica (che, al contrario di quella prevista sub B, può essere espletata da un difensore senza previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine) é prevista dal 3° comma dell’art. 250 c.p.c. e dall’art.103 disp, att. c.p.c.

Ai sensi del terzo comma art.250 “l’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax”.

Noi qui ci limiteremo a prendere in esame solo la prima modalità di notifica indicata nell’articolo (rinviando, per quel che riguarda la seconda, alla parte del libro dedicata al processo telematico).

Anche se la notifica di cui iniziamo a parlare avviene a mezzo posta, non occorre (al contrario di quanto detto per la notifica sub A) che tu, per effettuarla, ti munisca di particolari buste e di particolari “avvisi di ricevimento”: basteranno le ordinarie buste semplici (ma pur sempre, per raccomandata a.r., cioè rettangolari), gli ordinari avvisi di ricevimento e le ordinarie ricevute di racc.

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