Procedura di notifica a mezzo posta fatta “in proprio” (cioé “saltando” l’ufficiale giudiziario) dal difensore.

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E’ una procedura prevista dalla L. n. 53/1994. Non tutti gli avvocati, ma solo quelli autorizzati dal Consiglio dell’Ordine (in considerazione della loro correttezza e affidabilità) vi sono ammessi e pertanto possono sostituirsi all’ufficiale giudiziario nella sua attività istituzionale di notificazione. L’avvocato come sopra autorizzato, deve provvedere alla regolare tenuta di un registro cronologico – registro in cui dovrà con precisione annotare tutti gli estremi delle notificazioni da lui direttamente fatte.

Tanto premesso, diamo brevi cenni su questa procedura. L’avvocato “autorizzato”: scrive, nell’originale e nelle copie, la relata (che é un po’ diversa da quella che appare nelle notifiche tramite ufficiale giudiziario); si procura: una busta, una ricevuta di racc., un avviso di ricevimento ad hoc (si badi, mentre ricevuta racc, e avviso di ricevimento sono eguali a quelli della notifica fatta a mezzo posta dall’ufficiale giudiziario, la busta invece è leggermente diversa da quella usata in questo tipo di notifica); compila, la ricevuta di racc., l’avviso di ricevimento e la busta (attenzione, in questa, come mittente, deve indicare l’avvocato che procede alla notifica, cioé, il suo indirizzo, e non si deve dimenticare di scollare dalla ricevuta di racc. il codice a barre e di incollarlo nella facciata della busta).

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