Abbiamo visto (parlando della iscrizione a ruolo) che lo Stato chiede un tributo a chi postula la Sua Giustizia. Ma tale tributo non basta allo Stato per compensare le spese di cui é onerato. Per cui Egli profitta, per così dire, del momento in cui, concludendo un giudizio, con un Suo provvedimento (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un’ordinanza…) attribuisce o riconosce un bene a una parte, per pretendere il pagamento di una imposta. Imposta il cui ammontare varia secondo diversi criteri: quello, ad esempio, dell’autorità che ha emesso il provvedimento (cosa per cui, ad esempio, una sentenza del Giudice di Pace, portante il riconoscimento al diritto di mille euro, potrebbe andare esente da imposta, mentre una sentenza del tribunale, ancorché portante anch’essa il riconoscimento del diritto a mille euro, potrebbe invece essere, da imposta, gravata), o, per fare un altro esempio, quello della fonte del bene, dal provvedimento giudiziario assegnato o riconosciuto (per cui, ad esempio, Tizio I, a cui la sentenza ha riconosciuto il diritto a centomila a titolo di rimborso del prezzo pagato nel contesto di una compravendita poi risolta, metti, per inadempimento, potrebbe essere gravato da una minore imposta di Tizio II, a cui la sentenza ha riconosciuto il diritto a centomila a titolo di rimborso di eguale somma data a mutuo).
Non é detto, poi, che tutti i provvedimenti (conclusivi di un giudizio) siano gravati da imposta; alcuni non lo sono, ad esempio non lo é il provvedimento che convalida una licenza per finita locazione o uno sfratto (art. 663).
Lo studioso, a questo punto, comincerà a comprendere che la normativa disciplinante l’imposta sugli atti giudiziari costituisce un tale groviglio, che, capirci qualche cosa, veramente non é facile; ed infatti quasi tutti gli avvocati, rinunciando a capirci alcunchè, si rimettono…. alla discrezione dell’ufficio tributario competente – che é l’ufficio “Atti giudiziari”, nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (da eventualmente gravare di imposta).