Richiamato quanto detto nella “premessa” del precedente paragrafo, diciamo sugli incombenti e sullo svolgimento di un’opposizione agli atti esecutivi.
I – Se l’opposizione é preventiva (comma primo art. 617), si redige un atto di citazione (con tutti i requisiti voluti dall’art. 163 – arg. ex art. 184 disp. att.), lo si notifica, ci si costituisce, ecc., il tutto come in una ordinaria causa di cognizione. Secondo l’interpretazione migliore, all’udienza (e, secondo la preferibile interpretazione, per tutto il corso del processo) si dovrebbe seguire il rito camerale (vedi art. 185 disp, att.).
II- Se l’opposizione non é preventiva, si redige un ricorso, che deve contenere tutte le indicazioni dell’art. 163 (vedi meglio l’art. 184 disp. att.).
III- Il giudice così adito, fisserà con decreto “l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto” e potrà anche dare altri “provvedimenti opportuni” (vedi co.1 art. 618)
IV- All’udienza come sopra fissata, il giudice prenderà “i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospenderà la procedura. In ogni caso fisserà un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163bis, o altri se previsti”; questo, il dettato del secondo comma art. 618: che vuol dire con tale suo confuso discorso il legislatore? Secondo la migliore interpretazione, vuol dire semplicemente che il giudice deve fissare all’opponente un termine perentorio entro cui notificare l’atto di citazione (che é il tipo di atto con cui, sempre secondo l’interpretazione migliore, va introdotto il giudizio di merito)
V- L’udienza di comparizione (e secondo l’opinione migliore, tutto il processo) davanti al giudice dell’opposizione si svolgerà secondo il rito camerale (art. 185 disp. att.)
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore