Se interviene uno degli eventi (tassativamente) indicati dal legislatore negli artt.299 e 301 come potenzialmente determinanti per una delle parti (attore, convenuto, poco importa) una diminuzione della capacità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice, é chiaro che una rigorosa salvaguardia del principio del contraddittorio vorrebbe che dal loro verificarsi il processo si bloccasse (che il giudice e le parti non potessero compiere più alcun atto valido). Tuttavia sembra al legislatore che questa soluzione troppo penalizzi il principio di economia processuale, in quanto porta a bruciare (ritenere nulla) tutta l’attività (processuale) compiuta dal giudice dopo il verificarsi dello “evento” anche quando di questo egli non è a conoscenza (o almeno a conoscenza sicura). Pertanto il legislatore in via di principio stabilisce che l’interruzione (che comporta “che non possono essere più compiuti atti del procediemnto” e, pertanto, la nullità di quelli compiuti in spregio al divieto – vedi il comb. disp. artt. 304-298) si verifica solo al momento in cui il giudice ha notizia sicura dell’evento menomante la difesa, a meno che la parte, colpita dall’evento menomante, (presumibilmente) si sia trovata impossibilitata a dare questa sicura notizia al giudice. Di conseguenza si possono distinguere quattro ipotesi:
I- Ipotesi prima: la parte (colpita dall’evento menomante la sua difesa) si è costituita con un difensore (art. 300 co.1 – e l’evento menomante la sua difesa non ha colpito il difensore stesso, caso che esamineremo sub IV): in tal caso, il legislatore ritiene, o che vi è stata una negligenza della parte (meglio, di chi doveva tutelare gli interessi della parte o degli eredi di questa) nell’informare il difensore o che vi è stato un difetto di correttezza di questi (e quindi una culpa in eligendo della parte nel dargli la procura): pertanto fa decorrere l’effetto interruttivo dal momento in cui il giudice ha notizia sicura dell’evento.
II- Ipotesi seconda: la parte era contumace, anche in questa ipotesi il legislatore ritiene giusto far decorrere l’interruzione dalla notizia sicura dell’evento pervenuta al giudice: chi non si è costituito nei termini ampi, che il legislatore gli concede con l’art.171, ed è pertanto privo di un difensore, che possa comunicare al giudice la notizia dell’evento handiccapante, è senza dubbio negligente, pertanto imputet sibi se il processo va avanti anche dopo che si è verificato l’evento per lui handiccapante.
III – Ipotesi terza: l’evento handiccapante ha colpita la parte quando era ancora in termini per costituirsi (per cui non si può escludere che si sarebbe costituita) oppure nel corso di un processo nel quale il legislatore ammette la parte a costituirsi di persona e questa così ha fatto: in tal caso nessun rimprovero di negligenza si può muovere alla parte (se non ha nominato un difensore, in grado di comunicare al giudice l’evento handiccapante) e quindi il processo si interrompe al momento del verificarsi dell’evento handiccapante.
IV – Ipotesi quarta: l’evento handiccapante colpisce direttamente il difensore (sua morte, sua sospensione o radiazione) e quindi indirettamente la parte: anche in tal caso il legislatore ritiene senza colpa l’inerzia della parte (che può in effetti ignorare o l’impedimento del difensore o …la procedura civile) e pertanto fa avvenire l’interruzione dal momento in cui si verifica l’evento (handiccapante).
Naturalmente il legislatore dà alle parti la possibilità di rimuovere l’effetto interruttivo, di rimettere in marcia il processo. Però subordina ciò (idest, la rimessa in marcia del processo) all’assolvimento di alcuni oneri.
Vediamo quali questi sono, con riferimento, prima, alla parte, diciamo così, handiccapata (di solito, ai suoi eredi), poi, alla sua controparte.
Oneri per la parte handiccapata che vuole proseguire nel processo – Se vi è già un’udienza fissata dal giudice, la parte potrà costituirsi sia in cancelleria sia all’udienza (prima parte art. 302), depositando (nella cancelleria) o presentando (al giudice) una comparsa di costituzione e la procura. Naturalmente essa dovrà documentare l’esistenza dell’evento handiccapante (nell’ipotesi, statisticamente più frequente, di morte di una parte e di subentro degli eredi, producendo il certificato di morte). Il deposito in cancelleria dovrà essere telematico.
“Se non vi é fissata alcuna udienza”, la parte che intende costituirsi dovrà adempiere ai seguenti incombenti (in forza della seconda parte art. 302): 1) “chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza”- tale ricorso, secondo l’opinione nettamente prevalente, non dovrà (però, potrà) essere depositato telematicamente; ad esso sarà comunque opportuno allegare documentazione dell’evento interruttivo (se tale evento già prima non é stato ritualmente comunicato e documentato); 2) passati alcuni giorni, chiedere tante copie autentiche del ricorso e del decreto quanti sono le parti del processo + una; 3) notificare “ alle altre parti” il ricorso e il decreto; 4) costituirsi in cancelleria o all’udienza come detto nella prima parte dell’art. 302.
Oneri per la parte non handiccapata– Risultano dall’art. 303 e sussistono naturalmente solo nell’ipotesi che la controparte handicappata di sua iniziativa non si sia già costituita; essi consistono: 1) nel ricorso al giudice (giudice istruttore o in sua mancanza, presidente del tribunale) a che fissi una nuova udienza – tale ricorso, al contrario di quello che, come abbiamo visto, deve presentare la parte handicappata, “deve contenere gli estremi della domanda” (ma naturalmente non va allegata né indicata la procura) – ancora, tale ricorso, secondo l’opinione prevalente, va depositato telematicamente; 2) nell’estrazione, in modalità telematica (qui ci mettiamo nell’ipotesi, ritenuta da noi la più corretta, che il ricorso vada presentato in via telematica) delle copie necessarie per la notifica (sul punto vedi Sezione quarta); 3) nella notifica delle copie (debitamente autenticate – vedi Sezione quarta) del ricorso e del decreto, non solo ai soggetti destinati a subentrare alla parte handicappata, ma anche alle eventuali altre parti in causa (ma, nota bene, il secondo comma art. 303 permette che “ la notificazione entro un anno dalla morte possa essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto”). Ovviamente, se la parte ben notificata non comparirà all’udienza, sarà dichiarata contumace.
Elementi per l’inserimento dei contenuti
Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore