Premessa – Il nostro codice prevede tre tipi di esecuzione forzata: la espropriazione forzata (artt.483 ss); l’esecuzione per consegna e rilascio (artt.605 ss); l’esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare (artt.612 ss).
Noi qui tratteremo di una species del più ampio genus dell’espropriazione forzata: la espropriazione forzata di beni mobili.
Procedendo in tale trattazione, prima, prenderemo in esame il caso che tu voglia promuovere una espropriazione mobiliare; poi (nel numero 8) prenderemo in esame il caso che tu voglia intervenire in una procedura di espropriazione mobiliare da altri promossa.
Dunque, tu vuoi promuovere un’espropriazione mobiliare presso il debitore. A tal fine, in ossequio al c. 1 art. 479, hai già notificato titolo esecutivo e precetto (c. 1 art.479) oppure hai ottenuto un decreto di autorizzazione all’esecuzione immediata (nel qual caso naturalmente per iniziare l’esecuzione non avrai dovuto notificare né titolo né precetto, dato che tale notifica avrebbe frustrato l’effetto sorpresa a cui, chiedendo il decreto, miravi)[1]. Che devi fare ora? Devi seguire passo passo l’iter che di seguito ti viene indicato.
I- Il primo passo è quello di impedire che il debitore sottragga beni all’esecuzione forzata; e ciò si ottiene chiedendo il pignoramento (per la cui nozione vedi l’art. 492) di quel numero di beni (di proprietà del debitore – meglio, che rispondono delle obbligazioni del debitore ai sensi dell’art. 2740 Cod. Civ.) la cui espropriazione presumibilmente é in grado di soddisfare il tuo credito.
Come si chiede il pignoramento? occorre fare un’istanza scritta? No, tutto avviene piuttosto semplicemente: si va dagli ufficiali giudiziari (nei grandi uffici giudiziari: ufficio esecuzioni, non, ufficio notifiche) e oralmente si chiede il pignoramento, consegnando, il titolo esecutivo (ad esempio, la sentenza spedita in forma esecutiva dal cancelliere, il contratto spedito in forma esecutiva dal notaio…) e l’atto di precetto (notificati ai sensi dell’art. 479)[2]. La richiesta va accompagnata dal pagamento di una somma (i “diritti” dell’ufficiale giudiziario)
Nel caso che tu non abbia richiesta la notifica del precetto e del titolo esecutivo (perché autorizzato all’esecuzione immediata – art.482), nel richiedere il pignoramento richiederai anche tale notifica (e la richiederai allo stesso ufficio esecuzioni a cui richiedi il pignoramento e non all’ufficio notifiche).
Il pignoramento é un’operazione in realtà più complessa di come apparirebbe dalla definizione data dall’art. 492.
Infatti in realtà consiste in due operazioni: la prima consiste nell’individuazione dei beni espropriabili; la seconda, nella loro “messa in sicurezza”.
Per realizzare felicemente la prima operazione, il legislatore utilizza vari strumenti: fa pressione sul debitore a che dichiari i suoi beni (vedi quarto comma art. 492), autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (vedi comma 7 sempre dell’art. art. 492) (….).
Per realizzare la seconda operazione, il legislatore, oltre a servirsi della minaccia di sanzioni penali per il debitore che sottragga i beni pignorati (v. meglio co.3 art.388 C.P.), oltre a stabilire l’inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore sui beni pignorati (art.2915 Cod. Civ.), provvede alla custodia materiale di tali beni (vedi meglio art.520).
Il pignoramento é considerato dal legislatore come il primo atto dell’espropriazione forzata. Cosa importantissima: tu, come non devi essere troppo sollecito a iniziare tale esecuzione (chiedendo il pignoramento) – e infatti per l’art. 492 non si può “iniziare la esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso” – così tu non devi indugiare troppo sia nel iniziarla, sia nel proseguirla. In particolare:
- A) entro novanta giorni decorrenti dalla notifica (non del titolo esecutivo, ma) del precetto, dovrai, per l’art. 481, (non chiedere, ma) iniziare il pignoramento (o meglio lo dovrà iniziare per te l’ufficiale giudiziario): che succede, se non osservi il termine (acceleratorio) stabilito dall’art. 481? Succede che l’atto di precetto diventa inefficace (art. 481). Che significa questo? Significa che, se vorrai fare la procedura esecutiva, dovrai rinnovare la notifica (non del titolo esecutivo, ma) dell’atto di precetto e aspettare di nuovo che decorrano i termini di cui all’art. 482;
- B) entro quindici giorni, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario ti avrà consegnato il verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e l’atto di precetto, tu, dovrai iscrivere a ruolo la procedura esecutiva (co. 6 art. 518), depositando telematicamente (nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione): la nota di iscrizione a ruolo + tre copie dichiarate da te stesso conformi rispettivamente a: 1) il processo verbale di pignoramento; 2) al titolo esecutivo; 3) all’atto di precetto.
Ma vediamo con ordine come si svolge tutta la operazione di iscrizione a ruolo:
B1- Presa in consegna del verbale, del titolo, del precetto – Non é da credere che l’ufficiale giudiziario si rechi nel tuo studio per consegnarti i tre atti. Può accadere, sì, che te li mandi per fax o pec. Ma se questo non accade dovrai essere tu a recarti nella sede degli ufficiali giudiziari per prendere in consegna i tre atti (su cui l’ufficiale giudiziario apporrà il timbro di avvenuta consegna).
B2- Copie degli atti depositandi – Avuti nelle tue mani i tre atti (verbale, titolo, atto di precetto) dovrai farne tre copie conformi (vedi, Sezione III).
B3– Deposito telematico – Fatte le tre copie conformi, non ti resterà che metterti al computer e depositare nella cancelleria telematica: la nota di iscrizione a ruolo e le tre copie. Al momento dell’iscrizione a ruolo c’é da pagare qualche cosa? Volendo si può pagare, contestualmente all’iscrizione, il contributo unificato, ma per ciò si può aspettare il deposito telematico dell’istanza di vendita (al successivo numero 8, in cui parleremo di tale istanza, rinviamo comunque per dire come effettuare il pagamento del “contributo”, di cui stiamo qui parlando).
Per come si svolge l’operazione di deposito, vedi Sezione terza.
Che succede se non rispetti il termine (acceleratorio) per fare la iscrizione a ruolo? Succede che l’atto di pignoramento perderà efficacia (c.6 art.518 ultimo periodo) e di rimbalzo probabilmente perderà efficacia anche il precetto.
- C) Entro 45 giorni dal pignoramento va depositata (telematicamente) l’istanza di vendita o di assegnazione (v. art 497). (Istanza che peraltro é soggetta anche al termine dilatorio di cui diremo postea)
2– Ma facciamo un passo indietro. Abbiamo richiesto il pignoramento: dobbiamo con le braccia incrociate solo aspettare che l’ufficiale giudiziario solo soletto lo faccia? Di solito é così, ma non necessariamente deve essere così. Infatti per l’art. 165 disp. att. tu e/o il tuo cliente potreste anche presenziarvi. Ma, si ripete, raramente creditore o avvocato presenziano a un pignoramento (e, in genere, ad un’esecuzione forzata). Non perché ciò non sia utile all’esito positivo dell’esecuzione: al contrario, l’ufficiale giudiziario è sempre pungolato ad un maggior zelo dalla presenza dell’avvocato e/o del suo cliente, ma perché prende troppo tempo e la gente (specie noi avvocati) non ne abbiamo da gettar via. Non è raro, invece, che l’avvocato si dia da fare per fornire all’ufficiale giudiziario le informazioni (ad esempio, tempo e luogo in cui viene posteggiata quell’auto del debitore che si vorrebbe pignorare) utili al fruttuoso esperimento dell’esecuzione.
3– A questo punto tu mi domanderai: “Posto che, com’è intuitivo, tra un creditore, deciso a ottenere l’esecuzione del suo diritto, e un debitore, altrettanto deciso a non lasciarsi spogliare dei suoi beni, possono ben nascere delle controversie (ad esempio perché il debitore ritiene che il valore dei beni pignorati sia eccessivo rispetto al credito da soddisfare – vedi art 496 – o perché, al contrario, il creditore lo ritiene troppo misero) non è opportuno che vi sia un giudice che risolva tali controversie?” Certo che è opportuno e tanto più che le possibili controversie non si riducono a quelle da te ipotizzate (e tu te ne renderai facilmente conto pensando all’ipotesi del debitore che lamenta che la notifica dell’atto di precetto è stata irrituale, o all’ipotesi del creditore che contesta il diritto di un altro creditore a intervenire nella procedura esecutiva). E chiaramente queste controversie vanno decise da un giudice (alcune volte, come nei casi di cui agli articoli 615 e segg, con un procedimento disciplinato come quelli previsti nel libro secondo del codice – procedimento che viene definito con sentenza; altre volte, come, ad esempio, nel caso dell’art.531 o dell’art. 512, con decreto o ordinanza – vedi meglio l’art.487).
E il legislatore si rende perfettamente conto di ciò e prevede l’esistenza di un tale giudice. Ma la prevede solo per il periodo successivo all’effettuazione del pignoramento: infatti il sesto comma dell’art. 518 prevede che il cancelliere “formi il fascicolo dell’esecuzione” solo dopo che il creditore ha depositato in cancelleria l’iscrizione a ruolo. E solo su presentazione del fascicolo dell’esecuzione, il presidente del tribunale nomina il giudice dell’esecuzione (v. art 484).
4– Non é raro che la procedura espropriativa abbia avuto esito insoddisfacente per il creditore (ancorché egli si sia giovato del potere, previsto dall’ultimo comma art 518 di chiedere un’integrazione del pignoramento; ancorché egli si sia giovato del potere, concessogli dall’art. 483, di cumulare vari mezzi di espropriazione, ad esempio cumulando all’espropriazione mobiliare, una espropriazione immobiliare); tanto insoddisfacente da togliergli la volontà di proseguirla.
Però mettiamoci ora nell’ipotesi che, avendo avuto il pignoramento esito totalmente o anche parzialmente positivo, tu, creditore, intenda proseguire nella procedura esecutiva mobiliare: che devi fare? Devi redigere un’istanza di vendita (vedi postea formula ad hoc) o di assegnazione o distribuzione (secondo i casi previsti dall’art. 529 – di norma però si tratterà di un’istanza di vendita) e devi depositarla (telematicamente) in cancelleria (naturalmente nell’ufficio esecuzioni mobiliari); tenendo presente che per il deposito hai un termine a quo (non puoi presentare l’istanza prima che siano passati dieci giorni dal pignoramento – vedi meglio l’art.501) e hai un termine ad quem (non puoi presentare l’istanza passati quarantacinque giorni dal pignoramento – v. meglio art. 497). Tuttavia, anche se hai a disposizione quarantacinque giorni (dal pignoramento) per presentare l’istanza, se il valore dei beni staggiti (alias, pignorati) non supera i ventimila euro, ti conviene presentarla il prima possibile. Perché? perché così eviti di dividere la torta (già piuttosto piccola) con altri creditori: infatti, nel caso il valore dei beni staggiti non superi 20mila euro, si rientra nella cosiddetta p.e.m. (piccola espropriazione mobiliare) e uno dei non pochi vantaggi, che tale tipo di espropriazione offre al creditore, è proprio quello di poter bloccare l’entrata, diciamo così, nel processo ai creditori (potenzialmente concorrenti) presentando l’istanza di assegnazione/ vendita (vedi il c.2 art.525).
5– Dopo qualche tempo (diciamo, un mese) dalla presentazione dell’istanza, ti arriverà un biglietto di cancelleria (art. 136) con cui ti verrà comunicata (cpv.art. 485) l’udienza per l’audizione delle parti (art. 530 comma 1).
Il giorno dell’udienza tu (tu solo: non occorre la comparizione del tuo rappresentato) ti rechi nell’aula ad essa riservata: gran folla di avvocati e di pubblico, come al solito; a differenza del solito, però, il magistrato si presenterà assistito da un cancelliere.
Normalmente le cause sono chiamate: ciò è opportuno in quanto invitato a comparire è anche il debitore, che di regola si presenta senza l’assistenza di un legale e che nulla sa degli usi del Foro.
Non credere che, a tale maggiore apparato della giustizia, corrisponda una particolare vivacità della udienza. Questa, anzi, tende a ripetersi secondo un monotono cliché: il debitore non compare, o compare senza l’assistenza di un legale (ovviamente, dato che soldi da scialare non ne ha) limitandosi a chiedere “un po’ di respiro”: che la vendita sia fissata più tardi possibile. A tale richiesta di solito tu non avrai interesse ad opporti, se il debitore promette di pagare a rate (infatti il risultato delle esecuzioni mobiliari è deludente, sia per il creditore, che ricava, se gli va bene, solo tanto da pagare le spese legali, sia per il debitore che si vede venduto a prezzo irrisorio un suo bene). Avrai, però, l’avvertenza di richiedere un rinvio breve (“pendendo trattative”); e all’udienza di rinvio, deciderai per il meglio: se il debitore non avrà mantenuto le sue promesse, chiederai che si proceda alla vendita, se invece avrà pagato le rate come convenuto, chiederai un altro rinvio, e così via fino a che avrà pagato tutto (spese legali comprese). Se il debitore non compare, o compare ma tu non trovi un accordo con lui, chiedi la vendita e…la udienza per te è bella che finita (può solo capitare che il cancelliere ti consegni un foglio su cui, prima di venire in udienza, con un timbro ha fatto risultare lo schema di un verbale e che ti inviti a integrarlo con il nome delle parti e la data della vendita: tu lo integri, restituisci e…te ne vai).
6– Nel caso all’udienza venga fissata la data della vendita, tu dovrai recarti, lasciati passare alcuni giorni, in cancelleria (naturalmente, cancelleria – ufficio esecuzioni) per versare una somma a titolo di spese, per la Casa delle Aste (ci mettiamo nel caso più frequente che la vendita sia stata disposta all’asta pubblica). Se tu non provvedessi a questo incombente, la casa delle Aste non ritirerebbe il bene e, naturalmente, non lo metterebbe all’asta. Di conseguenza sarebbe necessario per te richiedere una nuova udienza di comparizione con apposita istanza al giudice. Attento, dunque, se non vuoi perdere tempo e denaro!
7– Il procuratore esecutante non partecipa quasi mai all’asta, nelle procedure esecutive mobiliari (in quelle immobiliari è invece per lui buona norma parteciparvi…per far alzare il prezzo): si limita, qualche giorno dopo quello fissato per l’asta, a contattare la “casa” o la cancelleria per sapere il risultato. Se questo è stato positivo, egli fa istanza (scritta) per ottenere, se unico creditore, il pagamento, dal debitore, dovuto (art 510 c.1); se invece concorre con altri creditori, per ottenere la distribuzione amichevole (art. 541) o giudiziale (art.542) del ricavato.
8– Due parole ora sull’intervento di un terzo (creditore) nel processo esecutivo. Evidenti sono le ragioni per ammettere un tale intervento: permettere al creditore Giobatta Parodi di intervenire nel processo esecutivo, promosso da Bianchi contro Rossi col pignoramento del bene A, eviterà a Giobatta Parodi, di rimanere a…bocca asciutta, se A è l’unico bene (utilmente aggredibile) che il debitore Rossi ha, e se così non è, se Rossi ha altri beni, gli eviterà la spesa e la fatica di pignorare questi altri beni (ma se il bene A, sufficiente per soddisfare le ragioni o di Bianchi o di Parodi, fosse insufficiente a soddisfare le ragioni di entrambi? in tal caso Bianchi potrà invitare Giobatta Parodi a estendere il pignoramento agli altri beni – vedi meglio, il c.4 art. 499). Evidenti quindi le ragioni che pesano sulla bilancia del legislatore, in senso positivo, per l’ammissione dell’intervento (di un terzo) nel processo esecutivo, ma evidenti anche le controindicazioni che vi pesano in senso negativo: no, all’istituto dell’intervento. Esse sono date dal pericolo di quelle complicazioni e ritardi che l’intervento può provocare: infatti l’intervento di Giobatta Parodi (per rifarci all’esempio prima introdotto) lo pone inevitabilmente in conflitto di interessi sia con il debitore Rossi sia con il concreditore Bianchi (quello vedendo nel Giobatta un nuovo aggressore del suo patrimonio, questo vedendo nel Giobatta un concorrente nella spartizione…della torta) – e questo conflitto di interessi può portare facilmente a controversie, che il giudice poi dovrà risolvere. Risultato
(inevitabilmente di compromesso): il legislatore limita la possibilità di intervento ai seguenti due casi: I- primo caso, il credito (per cui si vuole intervenire) molto difficilmente può dare luogo a contestazioni dato che risulta da un titolo esecutivo o comunque da una prova documentale evidente (“ credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile”); II- secondo caso, la non ammissione dell’intervento frustrerebbe e renderebbe inutile le “difese” concesse dal legislatore al creditore, per assicurargli il realizzo del suo credito – è questo il caso del credito garantito da un diritto di prelazione (credito ipotecario, pignoratizio…) o semplicemente “difeso” da un sequestro (per cui il creditore non ammesso all’intervento avrebbe buone ragioni per lamentarsi col legislatore: Che senso ha che tu, legislatore, mi dica: “Iscrivi ipoteca, sequestra il bene, ecc – e così ti assicurerai il soddisfacimento del tuo credito”, se poi mi chiudi la porta in faccia, quando, essendo stato un creditore chirografario più lesto di me nell’aggredire il bene, io voglio intervenire nel processo che porterà alla sua vendita?!).
Tanto premesso, come si fa un “intervento” (quando lo si può fare)? Semplice, si redige per iscritto l’atto relativo (vedi postea formula ad hoc); e lo si deposita nella cancelleria. Lo si deposita come? Ovvio, lo si deposita in via telematica (per il che vedi sezione quarta).
N.B. Ove non sia stato effettuato al momento dell’iscrizione a ruolo, andrà effettuato il pagamento del contributo unificato.
Dopo il deposito se tu sei “privo di titolo esecutivo” (per come possa ciò accadere, vedi primo comma art. 499) devi notificare “al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione avviene in forza di essa”
(c.3 art. 499). E la notifica al con-creditore non si deve fare? No, perché già provvede il cancelliere ad avvisarlo del tuo intervento (di modo che possa invitarti a quella “estensione” del pignoramento di cui parla il quarto comma art. 499) – vedi il c.1 art.525.
Entro quale termine va depositato l’atto di intervento? Lo dice il secondo comma dell’art. 525 stabilendo che l’intervento “deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione”.
L’osservanza di tale termine é molto importante, dato che, se lo si osserva, l’interveniente gode dei diritti e dei poteri contemplati nell’art. 526, altrimenti (caso di “intervento tardivo”) avrà solo i diritti e i poteri previsti nell’articolo 528.
[1] Ciò che non toglie che, al momento del pignoramento, l’ufficiale giudiziario debba notificare, sia l’uno che l’altro atto.
[2] Naturalmente, nel caso di esecuzione immediata, di cui all’art. 482, l’atto di precetto e il titolo esecutivo, risulteranno non notificati e li si consegnerà all’ufficiale giudiziario appunto perché li notifichi contestualmente al pignoramento.
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
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