1– Si notifica titolo esecutivo e atto di precetto (attenzione alle particolarità che questo presenta – v.art. 605 e formula A).
2– Notificati titolo esecutivo e precetto, l’ulteriore passo da compiere è diverso a seconda che si tratti di esecuzione per consegna di beni mobili o per rilascio di beni immobili. Nel primo caso vedi sub 3, nel secondo salta a sub 4.
3– Nell’ipotesi di esecuzione per consegna di beni mobili, lasciato trascorrere il termine fissato (nel precetto) per la consegna, si chiede l’esecuzione all’ufficiale giudiziario consegnandogli atto di precetto e titolo esecutivo (ben s’intende, le copie “originali” da cui risulta la loro notifica).
E’ opportuno prendere accordi con l’ufficiale giudiziario sulla necessità o meno della presenza nostra o del cliente all’esecuzione.
Naturalmente quando l’ufficiale giudiziario consegnerà (a noi o al cliente) la res se ne redigerà verbale.
4– Nell’ipotesi di esecuzione per rilascio di bene immobile, il primo incombente per l’avvocato, una volta notificati titolo esecutivo e precetto, è la redazione del “preavviso di esecuzione”. Il “preavviso” é la comunicazione che l’ufficiale giudiziario (non l’esecutante!) deve fare all’esecutato del “giorno e ora in cui procederà” (v. art. 608 c.1). Tale comunicazione (almeno secondo alcuni Autori) potrebbe farsi anche oralmente; ma nella pratica prende la forma di un atto scritto (vedi formula sottostante) a firma dell’ufficiale giudiziario (anche se in pratica l’atto viene redatto, non da lui, ma dall’avvocato) – atto che sarà notificato all’esecutato prima di dar inizio all’esecuzione.
5– Preparato l’avviso (in due copie, dato che va notificato) l’avvocato si reca dagli ufficiali giudiziari e chiede che si provveda all’esecuzione, accompagnando la sua richiesta con la consegna del titolo esecutivo, del precetto e del “preavviso”.
6– Se il “preavviso” non ha l’effetto di convincere a più miti consigli l’esecutato, l’avvocato, qualche giorno prima dell’esecuzione, deve ritornare dagli ufficiali giudiziari (quelli addetti, non alle notifiche, ma alle esecuzioni) per pagare all’ufficiale giudiziario i “diritti” che gli spettano (per ogni accesso che fa nell’immobile liberando).
Nell’occasione l’avvocato, nei casi (non frequenti ma non del tutto rari) in cui ritiene opportuna la presenza sua o del suo cliente al momento e sul luogo dell’esecuzione, prende accordi con l’ufficiale giudiziario sul giorno e sull’ora di questa. Ma può essere utile la presenza dell’avvocato al momento dell’esecuzione? Non raramente, si. Infatti questo è il momento più critico di tutta la procedura: chi è nella detenzione dell’immobile le studierà tutte per ritardare la sua dipartita: si barricherà in casa, si fingerà malato (…). E l’ufficiale giudiziario avrà tutt’altro che voglia di esporsi allo stress di un’esecuzione in quelle condizioni: l’avvocato può sopperire con la sua energia e con la sua iniziativa all’abulia del pubblico ufficiale.
Con tutto ciò anche il più energico degli avvocati potrà difficilmente impedire qualche rinvio dell’esecuzione: l’occupante chiede gli si dia un po’ di tempo per ultimare lo sgombero: difficile dissuadere l’ufficiale giudiziario dal darglielo scrivendo a verbale: “il 30 marzo 2006, munito di titolo esecutivo e di precetto, mi sono recato ecc.ecc. Il conduttore sig. Aloisi G. mi fa presente ecc. Ritenuta giustificata la richiesta e non avendo mezzi per procedere coattivamente, ho rinviato l’esecuzione al 30 maggio 2006”.
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore