Quando si ha una costituzione senza iscrizione a ruolo? Semplice: si ha, quando già un’altra parte ha pensato di costituirsi prima di noi, facendosi così necessariamente carico della iscrizione a ruolo
Per semplicità qui ci limiteremmo a prendere in considerazione solo due ipotesi: quella di una costituzione senza deposito telematico e quella di una costituzione con deposito telematico.
A- Costituzione senza deposito telematico.
In caso di costituzione senza “iscrizione” naturalmente si saltano gli incombenti che noi nel precedente paragrafo V (dedicato all’iscrizione a ruolo) abbiamo detti sub IA e sub IB: insomma niente pagamento di contributo unificato, niente pagamento di “diritti di cancelleria” e soprattutto niente compilazione di nota di iscrizione. Si deve solo preoccuparsi di compilare il fascicolo di parte (per il che si rinvia a quanto detto nel paragrafo V, sub IC). Compilato il fascicolo di parte occorre, naturalmente, depositarlo insieme alla copia dell’atto di citazione o della comparsa di risposta, secondo i casi. Tale deposito può essere fatto sia in cancelleria sia davanti al giudice. In questa seconda ipotesi occorrerà consegnare, quanto detto or ora, al giudice (che dovrebbe controllare la regolarità della costituzione ma….ben volentieri se ne esime) e si metterà a verbale: “E’ comparso l’avv. Cicero II il quale si costituisce per Bianchi Rosa parte interveniente (o convenuta o attrice o chiamata in causa, secondo i casi) depositando il fascicolo di parte con inserita la procura e l’atto di intervento (o, secondo i casi, la comparsa di risposta, l’atto di citazione….). L’avvocato Cicero II insiste nelle richieste e istanze di cui all’atto depositato”. Si deve scrivere anche che il giudice, controllata la regolarità della costituzione, la ammette? No, non occorre.