Premessa: prima vedremo gli incombenti del ricorrente e poi (a cominciare da sub 8) quelli del convenuto.
1) (Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 ss. –formula A) si redige la domanda sotto forma di ricorso (formula B).
2) Si prepara la documentazione che si intende produrre. N.B. per evitare di incorrere in decadenze tutta la documentazione deve essere prodotta al momento della costituzione (arg. ex comma 3 art. 416).
3) Si depositano ricorso + procura + documentazione, nella cancelleria della sezione–lavoro. Penserà il cancelliere a presentare il ricorso al giudice a che questi vi apponga in calce il decreto di fissazione dell’udienza (co. 2 art. 415).
4) Lasciati passare alcuni giorni (non troppi, per non rischiare di non riuscire a ottemperare al termine di cui al co. 4 art. 415, non troppo pochi per non rischiare di…fare il viaggio a vuoto, dato che il termine di cinque giorni dato al giudice dal co.2 art. 415, spesso non viene osservato) si rivisita la cancelleria per vedere se il decreto è stato emesso.
5) Nel caso il decreto sia stato emesso, si chiedono alla cancelleria tante copie autentiche del ricorso e pedissequo decreto quante sono le controparti + 1
6) Si appone la “relata di notifica” in calce alle copie come sopra autenticate e si va dagli ufficiali giudiziari per la notifica. Lasciato passare congruo tempo si ritira l’originale notificato.
7) Dieci giorni prima dell’udienza, si rivisita la cancelleria per controllare se la controparte si è costituita o no (co.1 art. 416) e, nel caso positivo, per ritirare copia della sua memoria.
Fatto questo, non resta per il ricorrente che aspettare l’udienza…studiandosi la causa Vediamo ora gli incombenti della parte che, ricevuta la notifica del ricorso, voglia resistervi.
8) La parte che, ricevuto il ricorso, vuole resistervi deve prima di tutto redigere una memoria in cui esporre le sue difese (formula C).
N.B. Se la memoria contiene una domanda riconvenzionale, il convenuto deve fare istanza (nel contesto della memoria stessa!) per un nuovo decreto di fissazione dell’udienza (v. melius il co. 1 art. 418).
9) Fatto quanto sub 8, il “resistente” depositerà: memoria + procura + documentazione nella cancelleria. Se la memoria contiene una domanda riconvenzionale è bene attirare sul punto l’attenzione del cancelliere.
Con ciò sono finite le fatiche del “resistente” ed anch’egli può….rilassarsi in attesa dell’udienza (dato che alla notifica della sua memoria e del nuovo decreto di fissazione di altra udienza dovrà, per il disposto del co.3 art. 418, provvedere l’ufficio).
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore