Abbiamo già spiegato il contenuto che va dato alla comparsa (v. paragrafo 73 della “Sezione prima”), la forma di cui di solito la si riveste dovrebbe risultare dalla “formula” che segue.
Per i termini in cui va effettuato il deposito vedi l’art. 190 e 281 quinquies.
La comparsa (salvo che nel processo davanti al Giudice di Pace) va depositata telematicamente.
Tribunale civile di Roma
Giudice Dott. Maganza; R.G.Tri. 6543/09;
udienza riservata per la decisione, 16.06.2011
Comparsa conclusionale
per Bianchi Guido convenuto Avv. Cicero Secondo
contro
Rossi Mario attore Avv. Cicero Primo
Svolgimento del processo e conclusioni
L’esponente, citato in giudizio dal sig. Rossi Mario, si è costituito nelle forme e nei termini dell’art.166.
Dopo scambio delle memorie ex art.183, il G.I. ha escussi i testi hinc et inde dedotti all’udienza del 15 novembre 2010.
Su istanza dell’esponente, ad essa opponendosi l’attore, il G.I. ha nominato C.T.U.; i quesiti propostigli risultano verbalizzati all’udienza del 20.12.2010.
Il C.T.U. ha depositata una prima relazione il 15.01.2011 e, ad integrazione di questa, una seconda relazione il 15. 02.2011.
All’udienza di remissione del 15.03.2011 l’esponente ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis…(si trascrivono le conclusioni)……………………………………………………………………………..