La chiamata in causa di una terza parte può avvenire su richiesta del convenuto o dell’attore.
“Chiamata” su richiesta del convenuto: Il convenuto nella comparsa di risposta dichiara che intende chiamare in causa il terzo e “contestualmente chiede al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art.163” (v. co.2 art. 269).
In pratica, dopo avere nel corpo della comparsa indicate le ragioni che giustificano la chiamata del terzo ai sensi dell’art. 106, nelle “conclusioni” si inserirà la richiesta di spostamento dell’udienza. Ad esempio “Voglia il Tribunale rigettare la domanda dell’attore. Previo spostamento ai sensi dell’art. 269 della prima udienza ecc.ecc.”. Si avrà l’avvertenza, al momento della redazione dell’atto, di intitolarlo, non semplicemente “Comparsa di risposta”, ma “Comparsa di risposta con chiamata del terzo” e, al momento della costituzione, di attirare l’attenzione del cancelliere sul fatto che vi è una richiesta di spostamento dell’udienza.
Una volta che il cancelliere avrà effettuata comunicazione (a noi, procuratori, non al nostro rappresentato) della nuova udienza fissata dal giudice, noi dovremo provvedere alla redazione della chiamata in causa (vedi formula sottostante) e alla sua notifica. Una volta fatta la notifica, dovremo costituirci? No, sarebbe assurdo, costituiti lo siamo già; dovremo però depositare, “entro il termine previsto dall’art. 165” (v. co.4 art. 269) l’originale di notifica in cancelleria.
Chiamata su richiesta dell’attore: Può essere che l’attività defensionale svolta dal convenuto faccia sorgere in noi, attori, l’interesse a chiamare un terzo. In tal caso nella prima udienza successiva a tale attività defensionale del convenuto, noi dovremo chiedere al giudice l’autorizzazione a chiamare il terzo.
Ottenuta l’autorizzazione, noi dovremo provvedere alla citazione del terzo e alla sua notifica nel termine che il giudice ci avrà fissato (v. terzo comma art.269). Effettuata la notifica dovremo depositare l’originale dell’atto in cancelleria “nel termine previsto dall’art. 165”.
Il terzo chiamato in causa a sua volta dovrà costituirsi ai sensi degli artt. 166 e 167 primo comma (vedi art. 271).
Secondo l’opinione preferibile la chiamata in causa deve essere depositata in via telematica.
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore