Avuta la notizia della sentenza a noi, totalmente o parzialmente sfavorevole, si intende appellare (e, si badi, possiamo farlo anche se l’avversario non ci ha notificata la sentenza): come procedere?
I- Prima di tutto si redige l’atto di appello seguendo la formula che segue. Se la procura a stare in giudizio per il cliente, non é implicita in quella rilasciata in primo grado, ci si fa rilasciare una nuova procura.
Se si intende chiedere la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 283, tenere presente quanto detto postea sub VI.
II– Si notifica l’atto di appello (in uno dei vari modi ammissibili: tramite ufficiale giudiziario, tramite pec….). Nel far ciò si terranno presenti gli artt. 331 e 332 (in pratica, in considerazione di questo secondo articolo, risulterà conveniente notificare l’atto anche alle parti contro cui l’impugnazione non é proposta); si terrà altresì presente che – nonostante la non facile interpretazione dell’art. 330, si potrà ritenere sicuramente valida la notifica dell’impugnazione nelle seguenti ipotesi: ipotesi A: se sussistono le seguenti condizioni: 1 A- la parte, nello (eventuale) atto di notifica della sentenza, ha dichiarato la residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata;2A – non é ancora trascorso il c.d. “termine lungo” per fare impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza + l’eventuale periodo di sospensione feriale dei termini – vedi art 327); 3A- (se sussistendo le precedenti condizioni) l’atto di impugnazione é stato notificato nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (nella notifica della sentenza); ipotesi B: se sussistono le seguenti condizioni: 1B- la controparte non ha notificata la sentenza o l’ha notificata senza indicare o eleggere domicilio nella circoscrizione ecc.ecc.; 2B – non é ancora trascorso il “termine lungo” per fare impugnazione; 3B- la parte notificanda si é costituita (non personalmente ma) tramite un procuratore;4B- (se sussistendo le predette condizioni) l’impugnazione é stata notificata presso il procuratore (mediante consegna o trasmissione di tante copie quante sono le parti notificande, poco importando – in deroga all’art. 170 – che esse siano costituite tramite un unico procuratore); ipotesi C: se sussistono le seguenti condizioni: 1C- la parte notificanda é contumace oppure essendosi costituita personalmente non ha dichiarata la residenza o eletto il domicilio o comunque é trascorso il “termine lungo” per l’impugnazione; 2C- l’impugnazione, se ancora ammessa, é stata notificata personalmente alla parte ai sensi dell’art. 137 e seguenti.
Andrà tenuto presente, nel caso di notifica come nell’ipotesi sub B, che notificare “presso il procuratore” è diverso da “notificare al procuratore”, quindi, nella relata di notifica, non si scriverà “notificato a Caio Cicero nella sua qualità di procuratore di Pinco Pallino”, ma “notificato a Pinco Pallino presso il suo procuratore Caio Cicero nel di lui studio in via”).
Nel calcolare il tempo occorrente per la notifica, si dovrà tenere presente che questa, se fatta tramite ufficiale giudiziario, si dovrà ritenere perfezionata con la consegna dell’atto notificando nelle mani dell’ufficiale giudiziario.
III- Nel mentre si procede alla notifica, é opportuno provvedere a richiedere (recandosi all’ufficio giudiziario di primo grado) una copia autentica della sentenza impugnata e il fascicolo di parte (infatti sia questo che quella andranno inseriti nel fascicolo di parte relativo al grado di appello – v. co.2 art.347).
Naturalmente, se l’avversario ci avrà notificata la sentenza, si potrà utilizzare la copia notificatici.
Della sentenza (impugnata) se ne dovranno fare tre copie (naturalmente non autentiche): mentre l’originale, come anzidetto, andrà inserito nel nostro fascicolo di parte, queste tre copie saranno inserite, dal cancelliere, nel fascicolo d’ufficio (destinate, una al presidente, le altre due ai consiglieri).
IV- Effettuata la notifica dell’atto di appello si iscrive la causa a ruolo seguendo “ le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” (art. 347) e tenendo presente che una non puntuale osservanza di tali termini (come altresì la omessa comparizione alla prima udienza) sarà sanzionata con l’improcedibilità dell’appello
(v. meglio l’ art. 348).
V- L’atto di appello, una volta notificato, potrà essere depositato telematicamente
(così come telematicamente potrà essere inserita la copia autentica della sentenza di cui sopra si è detto).
VI- Siccome i due procedimenti, quello relativo al merito della sentenza impugnata, e, quello relativo all’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 283, hanno uno svolgimento autonomo (infatti il secondo va deciso alla prima udienza, vedi art. 351, e può essere deciso anche da un collegio in composizione diversa da quello che deciderà sul merito), é opportuno formare due fascicoli (di parte) autonomi: uno per il procedimento di merito e l’altro per il procedimento relativo all’istanza di sospensione. In tale secondo procedimento si inserirà una copia dell’atto di appello e della procura (le due copie é meglio che siano autentiche, ma, a mio parere, non é necessario che siano autentiche) e la documentazione attinente alla sospensione dell’esecuzione. Questo nel caso di deposito fatto di persona alla cancelleria. E in caso di deposito telematico? In un tal caso, a nostro parere, si dovrebbero fare due depositi (quindi, spedire due diverse “buste”)
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore