Cassazione Civile, Sezione I 26 gennaio 2018, n. 2041

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FATTI DI CAUSA

1.-Alcune persone [N.d.a.] ricorrono per cassazione nei confronti di altri [N.d.a.] […], svolgendo otto motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 23 ottobre 2012.

Nei confronti del ricorso resistono i controinteressati [N.d.a.] che hanno depositato apposito controricorso. Gli stessi hanno pure depositato una “memoria difensiva”.

Alcuni […] non hanno svolto attività difensive. Lo stesso ha fatto.

2.- La controversia giunta ora all’esame di questa Corte fa riferimento a una scrittura privata intervenuta il 18 aprile 1988 tra […], da un lato, e il loro fratello […], Dall’altro. La scrittura ha riguardato, essenzialmente, il trasferimento di titoli azionari e di quote societarie da parte dei primi a favore del secondo contro l’assunzione, da parte appunto di quest’ultimo, di una serie di obblighi costituiti dall’accollo di debiti bancari delle società di cui venivano trasferite le partecipazioni, dalla liberazione dalle fideiussioni prestate alle medesime banche dai fratelli alienanti titoli e quote, nonchè dalla liberazione di loro beni da un’ipoteca giudiziale iscritta a favore di una delle banche.

Con atto di citazione dell’ottobre ’94, i fratelli alienanti hanno lamentato la sussistenza di importanti inadempimenti dell’acquirente [N.d.a.] agli obblighi stabiliti dalla detta scrittura, come concretantisi in specie nella mancata liberazione dalle garanzie personali e reali in essere cogli istituti di credito, con la conseguenza, tra l’altro, di avere essi dovuto corrispondere a uno di questi istituti una forte somma per ottenere la cancellazione della detta ipoteca.

Gli stessi hanno chiesto la condanna dell’ente [N.d.a.] al pagamento di una somma di denaro, oltre al risarcimento del danno ulteriore anche da svalutazione e al pagamento degli interessi sulle somme rivalutate.

Pure hanno chiesto la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti di una serie di atti di disposizione, in quanto simulati ovvero comunque da revocare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., atti variamente coinvolgenti alcuni alienanti ed i loro stretti congiunti[N.d.a.].

3.- Nei confronti della citazione così dispiegata si è costituito […], che nel merito ha negato la fondatezza delle domande svolte dagli attori, in quanto non adempienti alle obbligazioni loro consegnate dalla scrittura dell’aprile ’88 e al proposito sollevando l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. Pure si sono costituti gli altri soggetti a vario titolo convenuti dall’azione dei fratelli D.M .. Tutti hanno contestato, nel merito, la sussistenza dei presupposti di quanto domandato nei loro specifici confronti.

4.- La sentenza del Tribunale di Salerno, resa in data 16 dicembre 2005, n. 3580 ha rigettato tutte le domande così proposte dagli attori, compensando le spese tra le parti. Come già anticipato, tale pronuncia è stata poi confermata dalla sentenza della Corte di Appello qui impugnata, che pure ha provveduto a compensare le spese inter partes.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- I motivi di ricorso enunciano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo assume: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1376,2022,2023 e 2355 c.c., in riferimento al trasferimento delle azioni della Sidma s.p.a.”.

Il secondo motivo assume: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., in riferimento al trasferimento delle partecipazioni nelle Superba s.r.l. e Sovima s.r.l.”.

Il terzo motivo assume: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1256 e 1463 e 1465 c.c.”.

Il quarto motivo assume: “violazione e falsa applicazione degli artt. 2448 vecchio testo c.c., L. Fall., artt. 146 e segg., art. 1465 c.c.”.

Il quinto motivo assume: “nullità della sentenza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. – Omessa motivazione”.

Il sesto motivo assume: “violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 232 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

Il settimo motivo assume: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e segg., T.U. n. 2359 del 1965, art. 53 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 25”.

L’ottavo motivo assume: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.”.

6.- I primi quattro motivi di ricorso vanno esaminati in modo congiunto, in ragione della loro connessione. Gli stessi, infatti, risultano tutti intesi a contestare l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’exceptio inadimpleti contractus, che è stata sollevata da […] a fronte degli inadempimenti imputatigli e che è stata ritenuta fondata dalla sentenza della Corte di Appello. E si concentrano, in modo particolare, sul tema del passaggio dei titoli e delle quote societarie dai fratelli alienanti all’acquirente [N.d.a.], promesso dai primi nell’ambito della scrittura privata dell’aprile ’88: per rilevare che tale impegno — rimasto senz’altro inevaso, secondo la prospettiva giustificativa dell’exceptio — risulta, per contro, essere stato rispettato.

7.- La motivazione svolta dalla Corte sul punto della fondatezza della sollevata eccezione di inadempimento si dipana lungo una serie articolata di passaggi, che qui di seguito vengono sintetizzati. “La circolazione del titoli azionari” — così si assume, in specie “avviene secondo le norme prescritte per i titoli di credito nel senso che il trasferimento si attua con la consegna del titolo e lo stesso, per avere piena efficacia, richiede la duplice formalità dell’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul libro soci” ovvero pure, e in alternativa, una “girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio”. “Nel caso di specie […] le condizioni richiamate” non “si sono verificate”.

È vero — aggiunge poi la Corte, con distinto rilievo — che questo è avvenuto “in conformità della stessa previsione contrattuale” della scrittura privata dell’aprile ’88, dove “espressamente si parla di successiva formalizzazione del trasferimento delle azioni”. Ma simile pattuizione “è da ritenersi nulla”: le disposizioni che dettano le regole di circolazione dei titoli azionari sono senz’altro da ritenere “norme inderogabili perchè poste a garanzia degli interessi della società, dei soci e dei terzi”.

In ogni caso, il sopravvenuto fallimento di tutte le società — così prosegue la sentenza — ha impedito “di fatto” il concretizzarsi delle condizioni previste dalle dette prescrizioni normative sul trasferimento dei titoli, lo stesso costituendo anzi “motivo di obiettiva impossibilità sopravvenuta della controprestazione da parte dell’ente [N.d.a.]”.

Del resto, quest’ultimo — così annota ancora la sentenza, con espresso “riferimento alle società a responsabilità limitata” — “ha adempiuto all’obbligo assunto nei confronti della sorella […] cedendo alla stessa un appartamento”. E pure ha versato ai fratelli una somma che “ampiamente copre il valore delle quote societarie” delle s.r.l. del cui trasferimento si discute.

Non si può infine trascurare — rileva in via ulteriore la Corte territoriale — l’assoluta indeterminatezza dell’ammontare della debitoria delle tre società e, conseguentemente, la nullità della intercorsa pattuizione” di cui alla scrittura.

8.- Contro gli assunti svolti dalla sentenza impugnata, che sono stati appena riportati, i motivi di ricorso qui in esame adducono essenzialmente i seguenti rilievi.

Nel sistema vigente, il trasferimento dei titoli azionari, come pure quello delle quote di s.r.l., è retto dal principio consensualistico, come codificato dalla norma dell’art. 1376 c.c. La clausola contrattuale rilevata dalla Corte manifesta poi, nel concreto dell’operazione, un “limitato significato”: quello solo di “rinviare a un successivo momento la girata dei titoli azionari”.

Nella specie, il principio della necessaria determinatezza dell’oggetto e del contenuto del contratto, di cui all’art. 1346 c.c., risulta rispettato, posto che “l’oggetto delle prestazioni assunte” risulta “determinato in tutte le passività delle società e nell’obbligo di liberare le fideiussioni prestate dai cedenti. Il chiaro riferimento all’intera esposizione debitoria non richiedeva affatto ulteriori specificazioni”.

“L’intervenuto fallimento delle società” non legittima — altresì si rileva — l’assunto che “le partecipazioni non potevano più essere trasferite perchè […] la cessione si è perfezionata con la sottoscrizione della scrittura privata”. D’altra parte, il fallimento delle dette società è stato “dichiarato soltanto dopo alcuni anni dalla stipula” della scrittura privata dell’aprile ’88.

9.- I motivi di ricorso in analisi, come tutti riferiti al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sono da ritenere fondati. Nei termini e secondo i limiti che qui in appresso si vengono a illustrare.

10.- In proposito, si deve prendere in considerazione, prima di ogni altra cosa, il tema rappresentato dalla circolazione traslativa dei titoli e delle quote di s.r.l., così come anche disciplinata, nel concreto della fattispecie che rileva, dalla scrittura dell’aprile ’88 nel contesto della sua clausola n. 2 (secondo il testo ritrascritto a p. 19 ss. del ricorso).

In effetti, questo è l’unico nucleo di rilievi — tra i più portati dalla Corte territoriale — che appare di per sè stesso idoneo a fondare in linea astratta un’eccezione di inadempimento tecnicamente intesa, ai sensi dell’art. 1460 c.c.: quale eccezione di natura per l’appunto dilatoria, come tale atta a rendere “giusta” la posizione di inadempimento di una parte in ragione del protrarsi dell’inadempimento dell’altra e fintanto che quest’ultimo effettivamente si protrae.

11.- Non appare corretto — si deve dunque osservare adesso — l’assunto manifestato dalla Corte salernitana per cui il trasferimento dei titoli azionari potrebbe avvenire solo con la consegna dei medesimi. Secondo quanto può ritenersi senz’altro acquisito, anche per il trasferimento della titolarità delle azioni — e lo stesso discorso vale per le quote di s.r.l., conviene subito aggiungere — è sufficiente il “consenso delle parti legittimamente manifestato”, secondo il principio generale dettato, nel vigente sistema, dalla norma dell’art. 1376 c.c. Si veda, in questi termini, la pronuncia di Cass., 24 giugno 2008, n. 17088.

Nel caso di specie, d’altro canto, il trasferimento ha riguardato cose non determinate solo nel genere, bensì pure nella loro individualità, sicché è senz’altro da escludere anche l’ipotesi di una eventuale rilevanza della consegna ai sensi della norma dell’art. 1378 c.c.

12.- Neppure può ritenersi corretto l’ulteriore rilievo che la Corte territoriale viene a svolgere in materia di circolazione delle partecipazioni societarie e che si sostanzia nell’affermare la nullità della clausola contenuta nella scrittura dell’aprile ’88, con conseguente “anticipazione” del tempo di dovuta esecuzione delle formalità indicate dagli artt. 2022 c.c. e segg. (“il trasferimento sarà formalizzato con la girata dei titoli venduti e con le prescritte annotazioni nel libro dei soci. Le suddette operazioni saranno effettuate allorchè il cessionario […] avrà ottemperato agli impegni che si assume, come di seguito sarà precisato”).

Assodato che i detti oneri formali attengono non già al trasferimento del diritto, ma alla formazione della legittimazione all’esercizio diretto dei diritti sociali (cfr. ancora Cass., n. 17088/2008: “nel trasferimento di titoli azionari, l’adempimento delle formalità prescritte dall’art. 2022 c.c., comma 1, c.d. transfert, non costituisce condizione di perfezionamento dell’acquisto o di produzione dell’effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest’ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo”), nemmeno su questo piano si riesce comunque a vedere una violazione di norme inderogabili da parte della clausola in questione.

Lungi dall’escludere — o dal dichiarare inutile — il compimento dei relativi oneri, la clausola si limita a spostarne l’esecuzione al tempo dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti dall’acquirente con la scrittura dell’aprile ’88.

La clausola, per la verità non inusuale nella prassi attuale, si limita dunque a realizzare una cautela a favore degli alienanti promossa in via di autotutela: autotutela della cui validità non si scorgono, in effetti, ragioni per dubitare.

13.- Un altro ordine di rilievi svolto dalla Corte territoriale attiene alla predicata nullità della scrittura “per l’assoluta indeterminatezza della situazione debitoria delle tre società”. Il rilievo — che, per sè, inciderebbe sulla stessa esistenza di obblighi a carico dell’ente [N.d.a.] e quindi assai a monte della proposta exceptio inadimpleti non risulta condivisibile.

Come sostanzialmente rilevato dai ricorrenti, la norma dell’art. 1346 c.c. dichiara nullo unicamente il contratto che abbia un oggetto o un contenuto non solo non “determinato”, ma nemmeno “determinabile”.

14.- Al sopravvenuto fallimento delle società, le cui partecipazioni vengono trasferite dalla scrittura, la sentenza impugnata assegna — si è visto — un forte peso e valore per ritenere la legittimità del comportamento tenuto dall’acquirente. Valore che la sentenza sembrerebbe orientare — pur non senza incertezze — nel senso di predicare una definitiva liberazione di quest’ultimo dall’adempimento della propria obbligazione per sopravvenuta impossibilità della relativa controprestazione.

L’assunto non può essere accolto. In effetti, il fallimento della società non fa venire meno le partecipazioni dei soci alla stessa, se non altro perchè gli stessi mantengono il diritto alla percezione dell’eventuale residuo patrimoniale, come rimanente dal compimento della liquidazione concorsuale. Di conseguenza, la sentenza dichiarativa del fallimento della società non è, in sè, evento che rende impossibile la circolazione dei titoli azionari e delle quote di s.r.l. o che, in ogni caso, ne comporta l’esclusione.

15.- L’ultimo ordine di rilievi portato dalla Corte salernitana in materia attiene al fatto che l’acquirente [N.d.a.] ha comunque posto in essere, nel corso del tempo, delle attribuzioni patrimoniali a favore di taluni suoi fratelli.

Un simile rilievo subito si manifesta, peraltro, come estraneo alla tematica dell’eccezione di inadempimento fatta valere dall’ente[N.d.a.], posto che la stessa proposizione di un’eccezione di questo tipo suppone per definizione che chi la solleva versi — o possa essere ritenuto versare — in una situazione di inadempimento.

16.- Il quinto motivo riguarda la seconda parte della motivazione complessivamente svolta dalla Corte salernitana, come relativa alle domande di simulazione e di revocatoria ordinaria nei confronti di alcuni atti dispositivi posti in essere dall’acquirente[N.d.a.].

Lo stesso si sostanzia nell’addurre, per tale parte della motivazione complessivamente posta in essere, il vizio di omessa motivazione dell’art. 360 c.p.c., ex n. 4.

“La Corte d’appello singolarmente riprende” — notano i ricorrenti — “le deduzioni svolte dall’appellato […] nella comparsa conclusionale del 21 maggio 2010, trasfondendole integralmente nella sentenza”. “La mancanza anche solo di un accenno alle ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere fondate le deduzioni di una delle parti del giudizio dà luogo” — argomentano gli stessi — “a una motivazione inesistente o, quanto meno, solo apparente”.

17 .- Il motivo non può essere accolto.

Secondo quanto precisato dalla sentenza di Cass. SS.UU., 16 gennaio 2015, n. 642, “nel processo civile […], la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.

18.- Il sesto motivo, che è svolto come gradato rispetto al quinto, censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto adeguato delle risultanze della istruttoria svoltasi nel primo grado di giudizio. Questa — assumono i ricorrenti — ha “ampiamente confermato che il signor […] interpose fittiziamente la moglie […] nelle vendite del 2 dicembre 1989 e del 27 dicembre 1993”.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso si risolve, infatti, nella richiesta di un nuovo esame del materiale probatorio e quindi di una valutazione che, per contro, rimane preclusa al giudizio di questa Corte.

19.- Il settimo motivo e l’ottavo motivo, entrambi di tratto subordinato rispetto ai due motivi che li precedono, investono il tema della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti di taluni atti di disposizione posti in essere da […].

La sentenza impugnata ha errato — così assumono i ricorrenti — a negare ingresso all’azione. In particolare, là dove è andata a escludere la revocabilità di atti relativi a beni che successivamente sono stati fatti oggetto di espropriazione; là dove non ha tenuto conto che la giurisprudenza ammette l’esperibilità dell’azione revocatoria anche da parte di chi vanta un credito litigioso, com’è quello invocato dai fratelli alienanti; là dove, ancora, ha ritenuto necessaria — per il vittorioso esperimento della revocatoria ordinaria degli atti di disposizione a titolo gratuito — la sussistenza della scientia damni anche dei terzi beneficiari degli atti medesimi.

20.- Il settimo e l’ottavo motivo non possono essere accolti.

Nel respingere la domanda revocatoria, la Corte salernitana ha addotto una serie articolata di distinte ragioni. Tra queste quella secondo cui, nella fattispecie concreta, rimane assente il requisito del pregiudizio per il creditore: “il preteso debitore ha fornito in giudizio la prova” — rileva la decisione — “di disporre di un patrimonio residuo tale da poter soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”.

Non risulta che i ricorrenti abbiano censurato questo profilo, che per la verità si manifesta senz’altro assorbente.

21.- In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso. Vanno invece respinti i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo.

Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata per le parti riguardate dagli anzidetti motivi; e la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Salerno che, in diversa composizione, deciderà il merito della stessa attenendosi ai principi di diritto enunciati in motivazione.

Alla medesima rimangono peraltro estranei […], entrambi sia in proprio che quali eredi di […], […] nei confronti dei quali le determinazioni della sentenza della Corte di Appello divengono definitive in ragione del rigetto dei motivi di ricorso dal numero 5 al numero 8.

Occorre, dunque, regolare le spese del presente giudizio di legittimità tra gli odierni ricorrenti e […] che vanno integralmente compensate, ravvisandosi i giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c., nella formulazione originaria applicabile ratione temporis; mentre nulla va provveduto con riguardo a […], che non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Al giudice del rinvio è demandato, infine, di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio con riguardo alle altre parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; respinge il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità tra i ricorrenti e […]; nulla a tale titolo nei confronti di […]; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio tra le altre parti. (Omissis).

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