Cass. Civ., sez. I, ord., 25 agosto 2017, n. 20398
[Omissis].
FATTI DI CAUSA
Il Fallimento […] sas ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Lucera che, in accoglimento di opposizione del creditore, ha ammesso al passivo fallimentare il credito di circa 118 mila euro vantato dalla srl EDILAMBIENTE a titolo di ripetizione del corrispettivo pagato alla società fallita per un contratto di appalto rimasto in parte ineseguito e in parte male eseguito.
Propone tre motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, mentre non ha spiegato difese l’intimato creditore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che in violazione della L. Fall., art. 81, il fallimento abbia riconosciuto alla società committente pretese risarcitorie non azionate prima dello scioglimento del contratto d’appalto conseguente al fallimento.
Il motivo è inammissibile, perchè propone una questione nuova, che richiederebbe un accertamento di fatto incompatibile con il giudizio di cassazione.
Il motivo è comunque manifestamente infondato, perchè risulta dal decreto impugnato che è stato ammesso al passivo il credito per la restituzione del corrispettivo già pagato all’appaltatore per opere non eseguite o mal eseguite.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell’appaltatore, a norma della L. Fall., art. 81, costituisce un effetto legale ex nunc della sentenza dichiarativa e non è, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell’art. 1672 c.c., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui è per lui utile, del prezzo pattuito per l’intera opera, da determinare, specie nel caso in cui il corrispettivo sia stato pattuito a corpo, anche con il ricorso a criteri equitativi, che il giudice può sempre utilizzare, anche d’ufficio, ove dia conto dei dati obiettivi utilizzati e del processo logico seguito” (Cass., sez. 6^, 18 settembre 2013, n. 21411, m. 627933, Cass., sez. 1^, 20 novembre 2015, n. 23810, m. 637708).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano fondato la propria decisione sulla relazione di un accertamento tecnico preventivo concluso dopo la dichiarazione del fallimento e dunque in opponibile al curatore.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell’eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui alla L. Fall., artt. 42 e 44)” (Cass., sez. l”, 15 gennaio 2016, n. 614, m. 638263).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il procedimento di accertamento tecnico preventivo si è validamente concluso; ed è stato legittimamente utilizzato dai giudici del merito, perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova” (Cass., sez. 3^, 20 gennaio 2015, n. 840, m. 633913).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la EDILAMBIENTE srl ha proposto, sulla base del medesimo contratto di appalto, due domande di ammissione al passivo, entrambe rigettate con provvedimento opposto dinanzi al Tribunale, sicché l’accoglimento della domanda di ammissione al passivo proposta in questo giudizio è preclusa dal giudicato endofallimentare.
Il motivo è manifestamente infondato, perchè, come riferisce lo stesso ricorrente, né al momento della decisione qui impugnata né attualmente risulta che la consimile domanda di ammissione al passivo sia stata definitivamente decisa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso..
[Omissis].