Cass. Civ., sez. II, 4 maggio 2017, n. 10891
[Omissis].
FATTI DI CAUSA
1.- La vicenda processuale trae origine dall’esecuzione dei lavori edili che […] (committente) affidò in appalto a […] (appaltatore), titolare di un’impresa edile.
2.- La Corte di Appello di Trieste confermò la pronuncia del Tribunale di Pordenone, con la quale […] fu condannato a corrispondere a […] la somma di € 51.052,70 (da maggiorarsi con gli interessi legali) a titolo di residuo del corrispettivo dovuto.
3.- Per la cassazione della sentenza di appello ricorre […] sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso […], quale titolare dell’omonima ditta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Col primo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello — a dire del ricorrente —determinato l’importo dovuto al […] senza tener conto delle risultanze istruttorie. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato che il prezzo pattuito dalle parti era pari ad € 30.734,19; che il […] non comunicò mai al […] che, per le opere eseguite, avrebbe preteso un compenso maggiore; che il direttore dei lavori (arch. […]) aveva dichiarato che il prezzo concordato era riferito alle opere necessarie per realizzare il grezzo dell’edificio; che il […] aveva sempre affermato di non aver mai richiesto al […] opere aggiuntive; che il padre del […] aveva dato un significativo apporto all’esecuzione dei lavori.
La censura è inammissibile, in quanto si risolve in una critica di merito all’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (con particolare riferimento all’esperita C.T.U.), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, quando la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici e giuridici.
Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato che il contratto di appalto è stato stipulato in forma orale e che il consenso si è formato sul computo metrico predisposto dal tecnico di fiducia del committente limitatamente alle voci indicate nel capitolo “Ricostruzioni” al prezzo pattuito di € 30.734,19; ha aggiunto che, tuttavia, all’impresa furono commissionate opere ulteriori rispetto a quelle previste nel computo metrico, in quanto quest’ultimo era carente relativamente a diversi profili (le murature interne, il ferro destinato alle armature; la copertura, l’impermeabilizzazione della cantina). La Corte di merito ha peraltro ritenuto di poco conto le opere eseguite personalmente dal padre del […], precisando che le opere aggiuntive eseguite dall’appaltatore erano necessarie al completamento a regola d’arte delle opere appaltate e richiamando in proposito il principio di diritto secondo cui, in tema di appalto, le variazioni di cui all’art. 1660 c.c. sono quelle non previste, rese necessarie dall’esecuzione dell’opera, e il loro pagamento è dovuto indipendentemente dal fatto che l’appaltatore ne abbia avvertito il committente.
Risultando la motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici, la censura risulta inammissibile in sede di legittimità.
– Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1659 e 1660 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che i lavori aggiuntivi eseguiti dall’impresa dell’attore fossero necessari al completamento a regola d’arte delle opere appaltate e per avere inoltre ritenuto che l’appaltatore potesse eseguire tali lavori ulteriori senza apposita comunicazione al committente.
La censura non può trovare accoglimento.
Sotto il primo profilo, relativo alla sussistenza della necessità delle opere aggiuntive, la censura è inammissibile, risolvendosi in una censura relativa ad un accertamento di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità in presenza di una motivazione (v. pp. 9-10 della sentenza impugnata) non apparente né manifestamente illogica.
Sotto il secondo profilo, relativo alla mancata comunicazione della necessità di opere aggiuntive, i giudici di appello —nel ritenere che il pagamento delle opere aggiuntive eseguite è dovuto indipendentemente dal fatto che l’appaltatore ne abbia avvertito il committente — si sono conformati alla giurisprudenza di questa Suprema Corte richiamata nella sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. 1, n. 349 del 29/01/1966) e il ricorrente non ha fornito argomenti validi per mutare orientamento.
Va in proposito ricordato che la diligenza nell’adempimento, cui è tenuto ogni debitore ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 1, si connota in modo peculiare per l’appaltatore, assumendo costui un’obbligazione di risultato (e non di mezzi) ed essendo pertanto tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ha statuito che la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera sussiste ancorché tali vizi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (come nel caso in cui egli sia chiamato ad eseguire un progetto predisposto dal committente), essendo l’appaltatore tenuto verso il committente — per aver assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi — a realizzare l’opera a regola d’arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all’altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità (Cass., Sez. 2, n. 10927 del 18/05/2011). Si è affermato perciò che l’appaltatore, anche laddove si attenga alle previsioni del progetto altrui, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nell’eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre egli va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore stesso ridotto a mero nudus minister, cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass., Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016; Sez. 1, n. 22036 del 17/10/2014; Sez. 2, n. 10927 del 18/05/2011; Sez. 3, n. 12995 del 31/05/2006). Pertanto, ove l’appaltatore non fornisca la prova di aver manifestato al committente il proprio dissenso dalle previsioni progettuali per gli errori in esse contenuti e di essere stato cionondimeno indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo, egli è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass., Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012).
In altri termini, l’obbligazione di risultato assunta dall’appaltatore (salvo il caso in cui lo stesso operi quale mero nudus minister) implica che egli osservi comunque i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli e sia obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente, essendo responsabile nei confronti di quest’ultimo per i vizi dell’opera ove le previsioni progettuali siano palesemente errate.
Questo è il senso della previsione di cui all’art. 1660 c.c., secondo cui “se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo”.
Quando si tratti di variazioni al progetto strettamente necessarie alla realizzazione a regola d’arte dell’opera commessa in appalto, deve ritenersi consentito all’appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente (in tal senso, Cass., Sez. 1, n. 349 del 29 gennaio 1966). In tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetterà al giudice accertare la necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo di tali lavori, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti.
Sul punto va enunciato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:
“in tema di appalto, le variazioni di cui all’art. 1660 c.c., sono quelle non previste nel progetto, ma rese necessarie dall’esecuzione dell’opera; ove si tratti di variazioni strettamente necessarie alla realizzazione a regola d’arte dell’opera commessa in appalto, deve ritenersi consentito all’appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetta al giudice accertare la detta necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti”.
Avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione di tale principio, il motivo in esame risulta infondato.
– Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1175 c.c., per non avere la Corte di Appello ritenuto che […] avesse violato le regole di correttezza e della buona fede.
Il motivo è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte una censura nuova, che non risulta essere stata dedotta nel giudizio di appello, come si evince dal contenuto della sentenza impugnata; né il ricorrente — in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso e a pena di inammissibilità dello stesso — ha adempiuto l’onere di allegare l’avvenuto deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di riportare in ricorso gli esatti termini in cui la detta questione è stata da lui posta in primo e secondo grado (Cass., 10/05/2005, n. 9765; Cass. 18/10/2013, n. 23675).
– Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
[Omissis]. 1