Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sezione X, 2 marzo 2017, n. C-354/15
Oggetto: domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla […] Corte d’appello di Evora, Portogallo, con decisione dell’11 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2015, nel procedimento[…].
[Omissis],
CONTESTO NORMATIVO
[Omissis].
43 La Corte d’appello di Evora ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un Tribunale portoghese, innanzi al quale è stato introdotto un procedimento civile nei confronti di un cittadino residente in un altro Stato membro dell’Unione europea, qualora abbia disposto la notificazione dell’atto di citazione di tale cittadino mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e la rispettiva ricevuta non sia stata rispedita, possa ritenere, alla luce del regolamento [n. 1393/2007] e dei principi ad esso sottesi, che la notificazione sia stata effettuata, basandosi sui documenti forniti dall’ente postale del Paese di residenza del destinatario della lettera, i quali attestano che la raccomandata con ricevuta di ritorno è stata consegnata al destinatario.
2) Se l’applicazione dell’articolo 230 del Codice di procedura civile portoghese, nella fattispecie di cui alla prima questione, violi il regolamento [n. 1393/2007] e i principi ad esso sottesi.
3) Se l’applicazione dell’articolo 191, paragrafo 2, del Codice di procedura civile portoghese, nel presente caso di specie, violi il regolamento e i principi ad esso sottesi».
SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Osservazioni preliminari
44 In via preliminare, occorre osservare che il giudice del rinvio ha constatato che la lettera raccomandata inviata al sig. […], per la notificazione dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale distrettuale di Faro, al suo luogo di residenza in Irlanda, non era accompagnata dal modulo standard previsto all’allegato II del regolamento n. 1393/2007.
45 Orbene, da un lato, la terza questione verte sulle conseguenze che il giudice adito nello Stato membro mittente deve trarre da un vizio del genere.
46 Dall’altro, nel caso in cui si risponda a detta questione nel senso che un vizio del genere comporta la nullità della procedura di notificazione, secondo quanto prevede in linea di principio la normativa portoghese al riguardo, per la Corte non vi sarebbe più luogo a statuire sulle due prime questioni pregiudiziali, che si riferiscono ad aspetti procedurali particolari in caso di notificazione a mezzo posta.
47 Ciò posto, occorre esaminare in primo luogo la terza questione pregiudiziale.
Sulla terza questione
48 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto all’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione comunicazione, tale nullità dovendo tuttavia essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito.
49 A tale proposito, occorre ricordare che il regolamento n. 1393/2007 prevede espressamente, all’articolo 8, paragrafo 1, la facoltà per il destinatario dell’atto da notificare o da comunicare di rifiutarlo, adducendo la motivazione che l’atto di cui trattasi non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che si suppone che l’interessato comprenda.
50 Ciò posto, la Corte ha già dichiarato che la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare costituisce un diritto del destinatario di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punto 49, e ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punto 61).
51 Come altresì già sottolineato dalla Corte, il diritto di rifiutare la ricezione di un atto da notificare o da comunicare deriva dalla necessità di tutelare i diritti della difesa del destinatario di tale atto, conformemente ai requisiti del giusto processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punto 73). Infatti, sebbene il regolamento n. 1393/2007 sia volto, in prima battuta, a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e a garantire una buona amministrazione della giustizia, la Corte ha dichiarato che detti obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei destinatari degli atti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punti 30 e 31, nonché ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punti 48 e 49).
52 È pertanto necessario vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì che egli sia messo nelle condizioni di conoscere e di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente preparare la propria difesa e far valere i propri diritti nello Stato membro mittente (sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punto 32 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punto 50).
53 Orbene, affinché il diritto di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 possa utilmente produrre i suoi effetti, è necessario che il destinatario dell’atto sia stato debitamente informato, previamente e per iscritto, dell’esistenza di tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punti 50 e 54, nonché ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punti 62 e 66).
54 Nel sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007, tale informazione gli è fornita mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, […], C-519/13, EU:C:2015:603, punto 50, nonché ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punto 62).
55 Per quanto attiene alla portata da riconoscere a tale modulo standard, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che il regolamento n. 1393/2007 non prevede alcuna eccezione al suo utilizzo (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punto 45, nonché ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punto 59).
56 Da tale considerazione e dalla finalità perseguita dal modulo standard di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, quale descritta ai punti 53 e 54 della presente sentenza, la Corte ha desunto che l’organo ricevente è tenuto, in qualsiasi circostanza e senza dispone a tale riguardo di alcun margine discrezionale, ad informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso, utilizzando sempre a tal fine detto modulo standard (sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punto 58, nonché ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punto 68).
57 Inoltre, nel caso in cui l’organo ricevente, chiamato a procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto di cui trattasi al suo destinatario residente in un altro Stato membro, non abbia allegato il modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, tale omissione non può comportare la nullità né dell’atto da notificare o da comunicare né della procedura di notificazione o di comunicazione, dato che una conseguenza del genere sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito da tale regolamento, che è quello di prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace degli atti in materia civile e commerciale tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punti da 60 a 66).
58 Poiché la comunicazione di detto modulo standard costituisce, invece, una formalità essenziale, destinata a tutelare i diritti della difesa del destinatario dell’atto, la sua omissione deve essere regolarizzata dall’organo ricevente conformemente a quanto disposto dal regolamento n. 1393/2007. Tale organo dovrà quindi procedere senza indugio ad informare il destinatario dell’atto del suo diritto di rifiutare la ricezione di quest’ultimo, trasmettendogli, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, questo stesso modulo standard (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punti 67, 70, 72 e 74, nonché ordinanza del 28 aprile 2016 […], C-384/14, EU:C:2016:316, punto 71).
59 Benché le cause che hanno dato luogo alla sentenza del 16 settembre 2015 […] (C-519/13, EU:C:2015:603) e all’ordinanza del 28 aprile 2016 […] (C-384/14, EU:C:2016:316) riguardassero una procedura di notificazione o di comunicazione di un atto ai sensi della sezione 1 del capo II del regolamento n. 1393/2007, relativa alla trasmissione dell’atto da parte degli organi mittenti e degli organi riceventi designati dagli Stati membri, ciò non toglie che, come si evince esplicitamente dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, le stesse regole valgano per le modalità di notificazione o di comunicazione degli atti giudiziari contemplati nella sezione 2 del medesimo capo.
60 Pertanto, da un lato, l’obbligatorietà e sistematicità dell’uso del modulo standard contenuto nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 si applica ai modi di notificazione o di comunicazione contemplati al capo II, sezione 2, di tale regolamento e, dall’altro, la violazione di tale obbligo non comporta la nullità né dell’atto da notificare o da comunicare né della procedura di notificazione o di comunicazione.
61 Lo stesso dicasi, in particolare, nel caso, quale quello controverso nel procedimento principale, di una notificazione o di una comunicazione da parte dei servizi postali, ai sensi dell’articolo 14 di detto regolamento, contenuto in tale sezione 2 del capo II del medesimo.
62 Una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, non può pertanto disporre, senza violare il regolamento n. 1393/2007, che l’omissione del modulo standard contenuto all’ allegato II del regolamento n. 1393/2007 debba essere sanzionata con la nullità, anche se sia al contempo previsto che quest’ultima possa essere sanata per effetto dello scadere di un dato termine o della mancata reazione da parte del destinatario dell’atto.
63 Infatti, nonostante tali mitigazioni, resta vero che una normativa del genere, la quale erge la nullità in linea di principio a conseguenza dell’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, risulta incompatibile con il sistema attuato da tale regolamento e con la finalità da esso perseguita, come evidenziato ai punti 57 e 60 della presente sentenza.
64 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, non possono essere validamente desunte conseguenze dal fatto che il destinatario dell’atto non abbia eccepito una simile omissione entro un dato termine, poiché non si può essere sicuri, visto, appunto, che detto modulo manca, che l’interessato abbia effettivamente potuto conoscere il suo diritto di rifiutare la notificazione o la comunicazione.
65 Un difetto d’informazione derivante da tale omissione può, perciò, essere validamente sanato solo con la consegna, prima possibile e conformemente a quanto disposto dal regolamento n. 1393/2007, del modulo standard contenuto all’allegato II del medesimo.
66 Come giustamente osservato dalla Commissione europea, una normativa nazionale quale quella controversa nel procedimento principale è comunque inconciliabile con quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 4, di detto regolamento.
67 Alla luce di tutto quanto precedentemente considerato, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito.
68 Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all’interessato del modulo standard contenuto nell’allegato II di detto regolamento.
Sulle questioni prima e seconda
69 Vista la risposta fornita alla terza questione, la Corte è tenuta a rispondere anche alla prima e alla seconda questione.
70 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione tramite i servizi postali sia valida, anche quando l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata non sia stato restituito al mittente e risulti che il plico sia stato ricevuto non dal destinatario dell’atto, ma da una terza persona.
71 Per rispondere a tali questioni, occorre innanzitutto rilevare che il regolamento n. 1393/2007 prevede esaustivamente varie modalità di notificazione e di comunicazione degli atti giudiziari, di cui enuncia le regole applicabili, senza peraltro stabilire alcuna gerarchia tra di esse (v., in tal senso, sentenze del 9 febbraio 2006 […], C-473/04, EU:C:2006:96, punti da 20 a 22, e del 19 dicembre 2012 […], C-325/11, EU:C:2012:824, punti 31 e 32). Tra tali modalità di trasmissione figurano i servizi postali, di cui trattasi nel procedimento principale, oggetto essenzialmente dell’articolo 14 di detto regolamento.
72 Come la Corte ha già dichiarato, le disposizioni del regolamento n. 1393/2007 devono essere interpretate in modo che sia garantito, in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli del convenuto, destinatario dell’atto, tramite la conciliazione degli obiettivi di efficacia e di rapidità della trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (sentenza del 16 settembre 2015 […], C-519/13, EU:C:2015:603, punto 33 e giurisprudenza citata).
73 Questi ultimi requisiti sono particolarmente importanti quando si tratta, come nel procedimento principale, della notificazione di un atto di citazione, in quanto si impone che il destinatario dell’atto sia informato dell’esistenza di un procedimento giudiziario nei suoi confronti in un altro Stato membro e comprenda il senso, la portata e le modalità processuali, segnatamente in materia di termini, dell’azione intentata contro di lui affinché possa difendersi utilmente.
74 Per quanto attiene al primo aspetto delle due prime questioni sottoposte, relativo al fatto che l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata recante notificazione dell’atto di citazione non è stato riconsegnato all’organo che, nello Stato membro mittente, ha fatto eseguire tale notificazione, occorre osservare che il regolamento n. 1393/2007 prevede, all’articolo 14, che la notificazione o comunicazione, tramite i servizi postali, di un atto giudiziario a una persona residente in un altro Stato membro sia effettuata in linea di principio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
75 Il legislatore dell’Unione ha, infatti, considerato che formalità del genere fossero in grado di offrire al destinatario la garanzia che egli effettivamente riceva la raccomandata contenente l’atto notificato e, al contempo, di costituire una prova affidabile della regolarità della procedura per il mittente.
76 In particolare, la posta raccomandata consente di tracciare le varie tappe dell’inoltro al destinatario.
L’avviso di ricevimento, che è compilato al momento in cui tale destinatario, o, eventualmente, il suo rappresentante, riceve la posta, reca le menzioni della data della consegna, del luogo della consegna nonché della qualifica e firma della persona che ha ricevuto tale posta. L’avviso di ricevimento viene poi riconsegnato al mittente, portandolo così a conoscenza di tali dati e consentendogli di dimostrarli in caso di contestazione.
77 L’avviso di ricevimento della lettera raccomandata costituisce pertanto un elemento di prova della ricezione da parte del destinatario dell’atto giudiziario notificato o comunicato nello Stato membro richiesto e altresì delle modalità di consegna di tale atto.
78 Tuttavia, come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007, una notificazione o comunicazione tramite i servizi postali non deve necessariamente essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
79 Infatti, detta disposizione precisa che una simile notificazione o comunicazione può essere fatta tramite un «mezzo equivalente» a una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
80 Per stabilire il senso e la portata dell’espressione «mezzo equivalente», ai sensi di tale articolo 14, occorre precisare che discende dalla finalità di detta disposizione, quale descritta ai punti da 75 a 77 della presente sentenza, che può essere considerato «mezzo equivalente» qualsiasi mezzo di notificazione o comunicazione di un atto giudiziario, e di relativa prova, che offra garanzie paragonabili a quelle di un invio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
81 Più precisamente, la modalità alternativa di trasmissione dell’atto deve presentare il medesimo livello di certezza e di affidabilità di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per quanto riguarda tanto la ricezione dell’atto da parte del suo destinatario quanto le relative circostanze.
82 Nell’interesse della rapidità dei procedimenti giudiziari, è infatti necessario fare in modo per quanto possibile che il destinatario riceva effettivamente l’atto da notificare o da comunicare e che tale ricezione possa essere dimostrata, in modo affidabile, dal mittente.
83 In caso di controversia, spetterà quindi al mittente dimostrare, mediante elementi materiali relativi alla trasmissione dell’atto, la regolarità della procedura di notificazione o comunicazione, mentre il giudice dello Stato membro mittente deve valutare la pertinenza di tali elementi tenuto conto delle circostanze concrete di ciascun caso di specie.
84 Di conseguenza, il fatto che, nel caso in esame, l’avviso di ricevimento non sia stato restituito non è, in sé, idoneo a viziare la procedura di trasmissione a mezzo posta, poiché tale formalità poteva essere sostituita da un documento che offriva garanzie equivalenti.
85 Il giudice del rinvio adito nello Stato membro mittente dovrà, tuttavia, accertarsi che gli elementi di prova addotti a tal fine dimostrino che il destinatario ha ricevuto la notificazione o la comunicazione dell’atto controverso in condizioni tali che i suoi diritti della difesa siano stati rispettati.
86 Per quanto attiene al secondo aspetto della prima e seconda questione, relativo al fatto che, nel caso in esame, l’invio raccomandato contenente l’atto da notificare sia stato ricevuto nello Stato membro richiesto non dal destinatario di tale atto, ma da una terza persona, occorre rilevare che l’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 non contiene alcuna indicazione espressa al riguardo.
87 Ciò non toglie che dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento si possa desumere che l’atto da notificare o da comunicare può essere consegnato non soltanto al destinatario in persona, ma anche, in sua assenza, a una persona che si trovava nel luogo della sua residenza.
88 In pratica, la consegna al convenuto sue proprie mani non è infatti sempre possibile. Il regolamento n. 1393/2007 non esclude, quindi, che, in determinate circostanze, un terzo possa ricevere l’atto di cui trattasi.
89 In un simile caso di specie, occorre tuttavia fare in modo che tutte le garanzie necessarie alla tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario dell’atto siano rispettate.
90 A fortiori, in una situazione quale quella del procedimento principale, in cui il convenuto non è comparso all’udienza di citazione la cui data di fissazione era precisata nell’atto che gli era stato notificato a mezzo posta, è effettivamente di primaria importanza sincerarsi del fatto che, da un lato, detto convenuto abbia realmente ricevuto l’atto di citazione, consentendogli sia di apprendere che era stata avviato un procedimento giudiziario contro di lui in un altro Stato membro sia di identificare l’oggetto e la causa della domanda giudiziale, e, dall’altro, che abbia avuto sufficiente tempo per preparare la propria difesa.
91 Una simile tutela dei diritti del convenuto contumace, in particolare quella di cui all’ articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, risponde d’altronde allo scopo perseguito dalle prescrizioni di altri atti dell’Unione relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, come il regolamento n. 44/2001, il cui articolo 34, punto 2, presuppone anche che l’atto di cui trattasi sia stato previamente notificato o comunicato a un siffatto convenuto (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2016 e, C-384/14, EU:C:2016:316, punto 86 e giurisprudenza citata, nonché sentenza del 7 luglio 2016 […], C-70/15, EU:C:2016:524, punto 41 e giurisprudenza citata).
92 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, sapere se l’atto di citazione sia stato notificato o comunicato in modo tale che il convenuto ne ha potuto effettivamente prendere conoscenza è essenziale per stabilire se la decisione giudiziaria successivamente emessa possa essere considerata esecutiva.
93 Date tali circostanze, sebbene una terza persona possa validamente ricevere un atto giudiziario in nome e per conto del destinatario, tale possibilità deve però essere riservata a ipotesi chiaramente circoscritte, al fine di assicurare al meglio il rispetto dei diritti della difesa di detto destinatario.
94 Di conseguenza, occorre intendere la nozione di «residenza», ai sensi del regolamento n. 1393/2007, come riferita al luogo in cui il destinatario dell’atto abita e soggiorna abitualmente.
95 Inoltre, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 805/2004 per quanto attiene alla notificazione o alla comunicazione di un atto di citazione in materia di crediti non contestati, la facoltà data a un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all’interno della residenza del destinatario, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che lavorano come dipendenti a tale indirizzo.
96 È, infatti, ragionevole ritenere che simili persone rimetteranno effettivamente l’atto in questione al suo destinatario.
97 Ciò non avviene necessariamente, invece, per altri terzi, come è il caso di un vicino di casa o di una persona che risiede nello stesso stabile in cui il destinatario occupa un appartamento. La ricezione di un atto da parte di un simile terzo, poiché non offre sufficienti garanzie che il destinatario sia realmente informato entro il termine impartito, non può essere considerata sufficientemente affidabile ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1393/2007.
98 Comunque, anche se ricorrono i presupposti descritti ai punti da 93 a 96 della presente sentenza e la colomba notificazione o comunicazione sembra quindi regolare, il destinatario dell’atto mantiene la possibilità di dimostrare, con qualsiasi ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, che non ha potuto effettivamente sapere che era stato avviato un procedimento giudiziario contro di lui in un altro Stato membro, o identificare l’oggetto e la causa della domanda giudiziale o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa. Spetta a detto giudice valutare la pertinenza di tali elementi di prova prendendo debitamente in considerazione tutte le circostanze del caso di specie.
99 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle due prime questioni sottoposte dichiarando che il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:
- l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente l’atto da notificare al suo destinatario è stato sostituito con un altro documento, purché quest’ultimo offra garanzie equivalenti in materia di informazioni fornite e di prova. Spetta al giudice adito nello Stato membro mittente sincerarsi che il destinatario abbia ricevuto l’atto di cui trattasi in condizioni tali che i suoi diritti della difesa siano stati rispettati;
- l’atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all’interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Spetta, eventualmente, a detto destinatario dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, di non avere potuto effettivamente apprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento giudiziario in un altro Stato membro, o identificare l’oggetto e la causa della domanda giudiziale, o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa.
SULLE SPESE
100 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte (Decima Sezione) dichiara:
1) Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito.
Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all’interessato del modulo standard contenuto nell’allegato II di detto regolamento.
2) Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:
2.1) l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente l’atto da notificare al suo destinatario è stato sostituito con un altro documento, purché quest’ultimo offra garanzie equivalenti in materia di informazioni fornite e di prova. Spetta al giudice adito nello Stato membro mittente sincerarsi che il destinatario abbia ricevuto l’atto di cui trattasi in condizioni tali che i suoi diritti della difesa siano stati rispettati;
2.2) l’atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all’interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Spetta, eventualmente, a detto destinatario dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, di non avere potuto effettivamente apprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento giudiziario in un altro Stato membro, o identificare l’oggetto e la causa della domanda giudiziale, o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa.
[Omissis].