Cass. Civ., sez. Il, 23 giugno 2014, n. 14220
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1994 la YI.PA s.r.l. appaltava alla […] s.a.s. i lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso industriale posto in Comune di […]. Il materiale occorrente per le mura perimetrali, costituito da blocchetti di argilla espansa e relativa malta, era fornito dalla stessa società committente, che a sua volta l’aveva acquistato dalla MAER s.p.a. Manifestatesi, al termine dei lavori, infiltrazioni d’acqua piovana dalla muratura esterna, la YI.PA s.r.l., esperito l’opportuno accertamento tecnico preventivo, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova nei confronti della […] s.a.s. e della MAER s.p.a. per il risarcimento dei danni.
Entrambe le ridette società resistevano in giudizio. La MAER s.p.a., inoltre, chiamava in causa […], titolare della ditta omonima, che aveva provveduto ad eseguire talune delle lavorazioni.
Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della sola […] s.a.s., respinta quella proposta verso la MAER s.p.a..
Tale sentenza era parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova, che, adita in via principale dalla […] s.a.s. e in via incidentale dalla YI.PA, rigettava la domanda di quest’ultima contro la società appaltatrice e, compensate le spese per 1/2, poneva la restante frazione e carico della società attrice. Riteneva la Corte territoriale che, mentre era provato che la MAER aveva consegnato alla YI.PA la scheda tecnica contenente le istruzioni per la posa in opera degli elementi di argilla espansa, la YI.PA non aveva, a sua volta, provato di aver consegnato alla […] s.a.s. tale documentazione, necessaria per l’impiego del predetto materiale costruttivo. Di conseguenza, non poteva addebitarsi alla società appaltatrice né di non aver richiesto alla committente la scheda tecnica, né di non aver proposto gli interventi ulteriori d’impermeabilizzazione suggeriti nelle istruzioni di posa in opera dei blocchetti di cemento idrorepellente. Ciò in quanto non risultava che la committente o il direttore dei lavori si fossero preoccupati d’informare l’appaltatrice circa la particolarità del prodotto adoperato, e di far sì che la relativa posa in opera avvenisse secondo i particolari accorgimenti suggeriti dal produttore per garantirne la resa in termini d’idrorepellenza. Inoltre, non era emerso che i blocchetti di cemento avessero caratteristiche esteriori tali da farne comprendere, ad un appaltatore di ordinaria diligenza, che essi avrebbero dovuto essere trattati e posti in opera secondo particolari accorgimenti tecnici. Infine, neppure era emerso che la soc. D.F. avesse già avuto modo di utilizzare in altre occasioni detto materiale. Pertanto, la società appaltatrice non poteva ritenersi corresponsabile del danno, in quanto tenuta all’oscuro, a causa della condotta omissiva della committente, delle particolarità intrinseche del materiale impiegato e delle istruzioni di cui alla scheda tecnica per la sua posa in opera. Concludeva, quindi, nel senso che la committente, avendo provveduto direttamente alla scelta e all’acquisto di un materiale da costruzioni avente particolari caratteristiche intrinseche, necessitanti l’osservanza delle specifiche istruzioni del produttore, aveva l’onere di renderne edotta la società appaltatrice, cui dunque non era addebitabile la posa in opera in difformità rispetto ad istruzioni la cui esistenza le era stata taciuta.
Quanto, poi, alla domanda proposta dalla YI.PA nei confronti della MAER, la Corte ligure osservava che gli accertamenti tecnici svolti avevano evidenziato che i blocchetti di cemento forniti da quest’ultima non presentavano difetti ed avevano caratteristiche d’idrorepellenza conformi alle norme tecniche Europee in materia; che tali caratteristiche erano state correttamente esposte alla parte acquirente; che non era emerso che la YI.PA avesse affidato alla MAER una consulenza sui materiali prefabbricati da costruzione più idonei allo scopo perseguito; e che della scelta di tale materiali doveva ritenersi responsabile la sola soc. YI.PA.
Per la cassazione di tale sentenza la YI.PA s.r.l. propone due separati ricorsi, l’uno notificato alla […] S.a.s., alla MAER s.p.a. e a […], l’altro solo a quest’ultimo.
Resiste con controricorso […], proponendo altresì impugnazione incidentale sulla base di un solo motivo.
Resiste con controricorso la MAGNETTI s.p.a., quale successore a titolo universale della MAER s.p.a. per avvenuta incorporazione.
La YI.PA s.r.l., a sua volta, ha notificato controricorso al ricorso incidentale del […]..
La soc. YI.PA e la soc. MAGNETTI hanno depositato memoria.
[…] non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i due ricorsi proposti dalla YI.PA s.r.l., in quanto rivolti avverso la medesima sentenza.
2. – Col primo motivo d’impugnazione, assistito da quesito di diritto ex art. 366 bis p.c., applicabile ratione temporis, la YI.PA s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1655, 1663, 1667, 1668 e 1669 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., in connessione col vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Sostiene parte ricorrente che l’appaltatore, il quale abbia impiegato materiale fornito dal committente, è responsabile dei vizi presenti nel materiale, coerentemente al principio che lo vuole artefice dell’opera in condizioni di autonomia. Nella specie, la società appaltatrice avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione alle caratteristiche del materiale fornitogli e segnalare alla committente la necessità di provvedere a quelle opere di completamento, successivamente eseguite dalla stessa YI.PA, che sarebbero valse ad impermeabilizzare i blocchi.
Nella specie, la sentenza impugnata è viziata in quanto :
a) la Corte territoriale ha completamente omesso di considerare la tematica della responsabilità dell’appaltatore in ipotesi di opere con materiali forniti dal committente, e comunque è pervenuta ad esiti del tutto erronei nel giudicare su tale questione;
b) la Corte d’appello ha altresì errato completamente sotto il profilo della presunzione di colpevolezza che la legge pone a carico dell’appaltatore, incorrendo in un illegittimo rovesciamento dell’onere probatorio.
3. – Il motivo è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte — dalla quale non v’è ragione di discostarsi — l’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all’opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell’opera adducendo che i materiali erano difettosi (cfr. n. 521/70).
Tali principi, ricavati dalla piana esegesi dell’art. 1655 c.c., (secondo cui l’appaltatore è tenuto a compiere l’opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio) art. 1663 c.c. (in base al quale l’appaltatore è altresì tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia che quest’ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione), sono agevolmente estensibili alla diversa ipotesi in cui i materiali forniti dal committente, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l’osservanza di una particolare procedura.
Nota o non nota, questa deve comunque essere seguita dall’appaltatore, il quale ha l’obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l’abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell’appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte.
3.1. – Nel caso in esame, la Corte territoriale ha violato gli artt. 1655 e 1663 c.c., laddove ha invertito la suddetta regola di diritto, configurando come onere del committente quello che è un obbligo dell’appaltatore. Quindi, riscontrato che non era stata fornita la prova che il primo avesse consegnato al secondo la scheda tecnica relativa ai blocchetti di cemento acquistati dalla MAER s.p.a., ha tratto la conclusione che l’impresa appaltatrice non dovesse rispondere dei difetti dell’opera derivati dall’errata modalità d’impiego del materiale.
4. – Il secondo motivo, anch’esso corredato da quesiti di diritto, denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1470, 1490, 1494, 1495 e 1497 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., in connessione col vizio di omessa ed insufficiente motivazione, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Deduce parte ricorrente che il trattamento d’impermeabilizzazione proposto dalla stessa scheda tecnica della MAER non si è dimostrato in grado di risolvere le infiltrazioni. Da ciò il duplice errore in cui è incorsa la Corte territoriale, lì dove non ha valutato che la MAER ha venduto alla YI.PA un materiale del tutto inidoneo all’uso cui era destinato, incorrendo in una situazione di aliud pro alio, ed ha comunque omesso di fornire alla società acquirente le specifiche tecniche idonee ad ovviare in via definitiva alle caratteristiche di scarsa impermeabilità del materiale.
4.1. – Il motivo è infondato, in quanto pretende un sindacato di merito in ordine ad una questione di puro fatto su cui la Corte territoriale ha svolto una motivazione congrua e del tutto esente da vizi logici.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che il c.t.u., all’esito di accurati accertamenti e test eseguiti sul materiale dall’Istituto di ingegneria e scienza dei materiali dell’Università di Genova, ha concluso affermando:
- che i blocchetti di cemento forniti dalla MAER alla YI.PA non erano difettosi ed avevano caratteristiche di idrorepellenza conformi alle normative tecniche Europee in materia e a quanto indicato dalla casa produttrice nelle sue schede tecniche;
- che non era emerso affatto che la YI.PA avesse affidato alla MAER una consulenza sul tipo di materiale prefabbricato da costruzione che sarebbe stato più opportuno adoperare in relazione alla collocazione, alle esigenze e alle finalità del manufatto;
- e che della scelta di tale materiale, operata dalla sola YI.PA (e giudicata infelice dalla Corte perché i blocchetti richiedevano ad ogni modo particolari accorgimenti d’installazione), la MAER non poteva, pertanto, essere ritenuta responsabile.
5. – L’accoglimento del primo motivo, implicando l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, assorbe l’esame del ricorso incidentale […] sul capo, dipendente, relativo al regolamento delle spese del giudizio d’appello.
6. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto:
“l’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, anche nel caso in cui questi ultimi, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l’osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell’appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte”.
7. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, di questa Corte fa espressa rimessione ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinto il secondo motivo e assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che provvederà anche sulle spese di cassazione. [Omissis].