Cass. Civ., sez. II 21 febbraio 2014, n. 4198
[Omissis].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 novembre 1993 la EDUCAR (ora Edil 3) s.r.l. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, […] esponendo di avere concluso in data 14 ottobre 1981 contratto di appalto con la convenuta in virtù del quale le era stata affidata l’esecuzione delle opere necessarie per la costruzione di un villino trifamiliare nel Comune di […], pattuito il prezzo a corpo fermo ed invariabile di L. 225.000.000; aggiungeva che i lavori erano terminati il 4 dicembre 1982 con ritardo per cause imputabili alla committente che aveva consegnato in ritardo i disegni esecutivi, nonchè per la realizzazione di varianti in corso d’opera, eventi che avevano determinato un aumento dei costi, che veniva quantificato, in L. 243.823.793, così composto: • quanto a L. 44.101.619 per residuo corrispettivo e revisione prezzi,
- quanto a L. 139.500.000 per maggiore cubatura realizzata (mc 4265,87 anziché mc 2735,67 previsti in progetto),
- quanto a L. 13.000.000 per revisione prezzi sulla maggiore cubatura,
- quanto a L. 47.222.174 per maggiore durata dei lavori, di cui chiedeva pronunciarsi condanna al pagamento a carico della committente.
Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale deduceva che doveva tenersi conto delle varianti in diminuzione rispetto a quanto contrattualmente concordato, considerarsi errato il conteggio della revisione dei prezzi e non realizzata la maggiore cubatura, mentre l’appaltatrice era tenuta a corrispondere una penale di L. 25.000.000 per avere subappaltato le opere in cemento armato, oltre a L. 15.000.000 per la maggiore durata dell’appalto, per cui spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della EDILCAR al pagamento di L. 40.000.000, il giudice adito, espletata istruttoria, anche con c.t.u., respingeva la domanda attorea volta ad ottenere il compenso per la realizzazione di maggiore cubatura e compensava le altre domande reciproche formulate dalle parti.
In virtù di rituale appello interposto dalla EDIL 3 (già EDILCAR), con il quale lamentava insufficiente ed erronea motivazione per non avere ritenuto provata la maggiore cubatura realizzata, nonché la compensazione delle altre domande con quelle proposte dalla committente, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata, la quale proponeva anche appello incidentale, in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure, respingeva il gravame principale, e in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava l’appellante al pagamento in favore della originaria committente di Euro 6.034,79, oltre ad interessi legali dalla domanda. A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava che dalla c.t.u. espletata risultava prevista nel progetto approvato dal Comune una cubatura di mc 2.793,60, mentre i metri cubi edificati in più erano 945. Ciò precisato, rilevava il giudice del gravame che — incontestata la conclusione fra le parti di un contratto di appalto a forfait — la clausola di cui all’art. 7 dell’accordo recitava che le opere oggetto del contratto erano appaltate a corpo ., E nella clausola contenuta all’art. 2 l’impresa dichiarava di avere visitato la località e di avere preso cognizione della forma e delle dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, della natura geologica del terreno, oltre ad avere preso visione dei disegni di progetto e di quelli esecutivi; peraltro i disegni esecutivi, elaborati dal tecnico della committente, geom. […], erano differenti da quelli di progetto, in quanto prevedevano una cubatura superiore, ma nulla era stato eccepito dall’appaltatrice, dopo averne preso visione. Aggiungeva che la società costruttrice né nell’atto di citazione né nell’atto di appello aveva mai precisato quale opere avessero determinato l’aumento di cubatura pure accertato dal c.t.u., discrepanza di cubatura che dalle prove testimoniali assunte […] risultava essere stata determinata dall’edificazione di un’intercapedine di maggiore larghezza, da una limitata maggiore altezza e da maggiori aggetti del tetto e delle pensiline, dunque da volumi tecnici, che non avevano comportato un corrispondente aumento di cubatura residenziale, con la conseguenza che non erano state superate le preclusioni derivanti dalla previsione di un compenso a forfait e dalle limitazioni di cui all’art. 1659 c.c..
Precisava, altresì, la Corte di merito che quanto alla maggiore ampiezza dell’intercapedine, già nella descrizione dei lavori contenuta nel contratto vi era il riferimento alla necessità di prolungamento di alcuni tratti, per cui non si trattava di lavori aggiuntivi, ma di quelli preventivati in ordine ai quali poteva essere ipotizzato un errore di verifica della congruità della cifra a corpo esposto dalla committente, che certamente non poteva comportare un aumento del prezzo finale. Quanto ai maggiori aggetti erano stati determinati dalla realizzazione dell’opera in difformità rispetto ai disegni esecutivi, per essere stata ampliata l’armatura in ferro degli stessi aggetti, per cui si era reso necessario il loro rinforzo, e l’impresa appaltatrice aveva accettato di eseguire i lavori indicati dal direttore dei lavori a sua cura e spese essendo sua la responsabilità. Infine, quanto alle maggiori altezze, esse erano dell’ordine di cm. 20 al massimo e pure queste […] riconducibili a difficoltà tecniche incontrate nel corso dell’esecuzione dei lavori. Con riferimento alla doglianza relativa alla compensazione operata dal giudice di prime cure fra le varie richieste reciproche formulate dalle parti (per l’attrice, residuo e revisione prezzi per L. 43.732.005, per la convenuta, penale di L. 25.000.000 per avere subappaltato le opere in cemento armato e L. 15.000.000 per maggiore durata dell’appalto, richiesti dalla stessa ulteriori L. 4.000.000 per varianti in diminuzione), trattata congiuntamente all’appello incidentale, rilevava la Corte territoriale che quanto al credito dell’appaltatrice, la committente non aveva contestato con idonee argomentazioni la richiesta di residuo prezzo quantificata in L. 16.420.000, da cui andava detratto l’importo di L. 4.000.000 per lavori non realizzati, calcolato dal c.t.u. l’importo per la revisione dei prezzi in L. 15.895.000, per cui il credito complessivo della EDILCAR ammontava a L. 28.315.000, a fronte del quale il credito della committente veniva computato in L. 25.000.000 per penale e L. 15.000.000 per ritardo nella data di ultimazione dei lavori, avvenuta il 4 dicembre 1982, prevista in contratto quella del 30 settembre 1982, escluso dal c.t.u. che i lavori extra commissionati dalla […] avessero determinato il dedotto ritardo, per cui operata la compensazione fra i rispettivi crediti, andava riconosciuto una posta attiva in favore della committente per L. 11.685.000 (pari ad Euro 6.034,79).
Per la cassazione della indicata sentenza della Corte di appello di Roma agisce la EDIL 3 s.r.l. (ora in liquidazione), con ricorso affidato a due motivi, cui replica con controricorso la […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul rilievo che la procura speciale sarebbe stata rilasciata da soggetto […] indicato genericamente quale legale rappresentante, che non aveva più i pieni poteri di rappresentare la EDIL 3 s.r.l., posta in liquidazione a far tempo dal 21 giugno 2004, e dunque in violazione dell’art. 2478-bis c.c..
Si deve premettere che qualora la persona giuridica sia presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla, il vizio che ne consegue attiene alla capacità processuale della persona medesima concernendo la titolarità del potere di proporre la domanda, e non invece la legittimazione ad agire (ossia il suo prospettarsi quale titolare del diritto azionato), e pertanto un difetto di legittimazione processuale (Cass. 25 luglio 1996 n. 6720).
Sulla sanatoria di questo vizio, si sono affermati nel corso del tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, indirizzi diversi. In particolare, dalla premessa che la ratifica dell’atto del falsus procurator con efficacia retroattiva (art. 1399 c.c.) non opera nel campo processuale e che, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall’art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute, si è spesso tratta la conseguenza che, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente alla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale avrebbe efficacia ex nunc, ai sensi dell’art. 182, c.p.c. e non sanerebbe le decadenze maturate, né impedirebbe l’eventuale formarsi del giudicato (da ultimo, Cass. 9 marzo 2005 n. 5175).
Più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. 19 aprile 2010 n. 9217) ha accolto la differente opzione interpretativa secondo cui l’intervento del giudice inteso a sanare i vizi di costituzione derivanti dal difetto di capacità processuale delle parti è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, ed ha efficacia attivo corsivo, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali e ciò in base ad una lettura dell’art. 182 c.p.c., comma 2, in combinazione con l’art. 75 c.p.c., comma 2, laddove prevede che “le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità”. Con la conseguenza che, proprio in ragione di un’interpretazione combinata delle due norme, il difetto di capacità processuale delle parti risulta sanabile e non solo per intervento del giudice, nel senso che le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti, segnatamente con la regolarizzazione della costituzione in giudizio della parte cui l’invalidità si riferisce.
In applicazione di tale indirizzo, cui si intende dare continuità, è stata depositata dalla ricorrente, in data 21 25 marzo 2008, procura speciale notarile […], rilasciata dai liquidatori della EDIL 3 s.r.l. in liquidazione, […], con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, procura per effetto della quale vi è costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale risulta avere manifestato la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del suo originario amministratore, con conseguente regolarizzazione del rapporto processuale, e la riferibilità alla società di tutti gli atti processuali compiuti in suo nome.
Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo la EDIL 3 s.r.l. denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare per non avere il giudice del gravame riferito in ordine al dissenso tanto dalle valutazioni e dalle conclusioni del c.t.u., quanto alla esistenza stessa delle consulenze tecniche, dal momento che ha affermato la mancata dimostrazione da parte della EDILCAR degli elementi che avevano determinato l’aumento della cubatura, dimostrato che è notevolmente superiore, di almeno il 34%, rispetto a quella prevista originariamente nel contratto di appalto. In altri termini, dopo avere riconosciuto un’eccedenza di cubatura realizzata dalla EDILCAR che, ai sensi dell’art. 1661 c.c., comporterebbe il diritto a percepire un compenso aggiuntivo, in seguito detta maggiorazione di cubatura viene ricondotta inspiegabilmente, o comunque senza adeguata motivazione, a lavori già preventivati, con esclusione di qualsivoglia diritto a favore dell’appaltatore.
Con il secondo motivo viene dedotta contraddittoria motivazione laddove il giudice di appello ha escluso un nesso di causalità tra il ritardo verificatosi ed i lavori supplementari realizzati dalla EDILCAR, senza tenere conto della superiore cubatura di più del 30% rispetto a quella originariamente prevista, per cui era necessario un periodo di tempo in aggiunta a quello inizialmente concordato, anche per i lavori extra commissionati.
I suddetti due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione argomentativa. Essi sono infondati.
Va innanzitutto rilevato che —al contrario di quanto dedotto in via preliminare dall’Ufficio di Procura Generale — i detti motivi sono ammissibili avendo i ricorrenti articolato i relativi momenti di sintesi (omologhi del quesito di diritto) nel rispetto dei principi al riguardo elaborati nella giurisprudenza di legittimità ed in modo conferente rispetto alla sentenza impugnata (anche se non compresa nel suo complessivo contenuto), si da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso.
Nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c. il quesito di diritto — applicabile alla specie ratione temporis — deve essere specifico, e cioè riferibile alla fattispecie, e non generico (Cass. 21 settembre 2011 n. 19191. Esso deve compendiare:
- la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
- la sintetica indicazione della regola di diritto applicabile da quel giudice;
- la diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie (Cass. n. 19748 del 2011).
Nel caso in esame la puntuale riferibilità alla fattispecie, la non genericità delle affermazioni di diritto sollecitate, la inequivocità della richiesta insita nelle proposizioni enunciate inducono a ritenere che sia stata per tale via pienamente soddisfatta la finalità del legislatore della riforma di porre la Corte in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento del lamentato vizio. Le enunciazioni dedotte dalla parte ricorrente valgono infatti a circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto di esse (Cass. SS.UU. n. 7258 del 2007), senza alcuna differenza rispetto alla formulazione che assuma la veste di un autonomo interrogativo, restando comunque assolta la funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, in una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche idonee ad evidenziarla.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che rettamente la Corte territoriale, con motivazione adeguata e logica, ha rilevato che, seppure dalle emergenze della stessa consulenza tecnica d’ufficio espletata risultava realizzata dalla società appaltatrice una maggiore cubatura, pari a mc. 945, il contratto di appalto concluso prevedeva, alla clausola di cui all’art. 7, che le opere erano appaltate a corpo e nella clausola contenuta all’art. 2, inoltre, l’impresa dichiarava di avere visitato la località e di avere preso cognizione della forma e dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, oltre ad avere preso visione dei disegni del progetto, compresi quelli esecutivi, questi ultimi elaborati dal tecnico della committente, che contemplavano la maggiore cubatura, senza che l’appaltatrice eccepisse alcunché. Ha, altresì, puntualizzato il giudice del gravame che l’appaltatrice non aveva precisato quali opere avessero determinato l’aumento di cubatura, rimasto accertato dalle prove testimoniali assunte che era da riferire alla edificazione di un’intercapedine di maggiore larghezza e da maggiori aggetti del tetto e delle pensiline, conclusivamente da volumi tecnici, che non comportavano un corrispondente aumento di cubatura residenziale.
Tanto essendosi accertato in fatto, le conseguenze che con la sentenza impugnata se ne sono tratte in diritto risultano senz’altro corrette, alla luce dei principi enunciati nella sentenza suddetta.
Del resto, la norma relativa alla revisione del prezzo di appalto non ha carattere vincolante per le parti. Queste pertanto possono derogare alla norma fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento dei costi, ovvero rimuovendo lo stesso limite legale o escludendo dalla revisione l’aumento del costo di alcune prestazioni.
La clausola con la quale si escluda, in deroga all’art. 1664 c.c., il diritto dell’appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell’esecuzione dell’opera (cosiddetto appalto “a forfait”) non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione dell’appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall’alea normale di questo tipo contrattuale (cfr. Cass. 6 giugno 1977 n. 2326; Cass. 26 aprile 1981 n. 2405).
Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione: va rammentato, per completezza, che l’interpreta 1 punto di zione di disposizioni negoziali, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, se immune da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione (tra le tante cfr. Cass. 8 agosto 1988 n. 5112).
Conclusivamente, la sentenza impugnata ha motivato l’esclusione del diritto dell’impresa a maggior compenso, in relazione alla pretesa maggiore cubatura degli edifici, in base ad un duplice ordine di argomenti. In base al primo di essi, si esclude, sulla base della relazione peritale, il p, presupposto stesso della richiesta, ossia l’esistenza di una effettiva maggiore cubatura. Con il secondo si rileva che, in ogni caso, il ritardo nella data di ultimazione dei lavori non era riferibile ai lavori extra commissionati; né —osserva il Collegio —può essere riferita alla maggiore cubatura, come asserito dalla ricorrente, a fronte della inesistenza della stessa, nei termini dedotti dall’impresa appaltatrice, e quindi non può dar luogo ad alcun supplemento, ma anzi all’obbligo della corresponsione della penale prevista.
Il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, attribuite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Co [Omissis].