SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il creditore [N.d.a.]chiedeva ed otteneva dal Giudice di pace di Milano decreto ingiuntivo per L. 4.000.000 nei confronti di ARGA srl in ragione del mancato saldo da parte della predetta di un pari importo in relazione ad un contratto di compravendita di mobili ed attrezzature da cucina; avverso tale ingiunzione, notificata il 31 maggio 1999, la Società proponeva opposizione con atto del 25 ottobre 1999, assumendo che la notifica del decreto era nulla, che il materiale oggetto di compravendita non era stato consegnato per intero, che lo stesso era in parte difettoso, e che l’IVA era ricompresa nel prezzo concordato in L. 6.500.000 e svolgendo domanda riconvenzionale in ordine ai profili suesposti.
Il creditore [N.d.a.] chiedeva la conferma del decreto opposto e, comunque, la condanna della controparte, che aveva pagato in due soluzioni un acconto di L. 2.500.00 e l’IVA per L. 1.300.000, in ordine al residuo.
Con sentenza del 4 gennaio 2001, l’adito Giudice di pace di Milano dichiarava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e pertanto l’inefficacia dello stesso, senza peraltro pronunciare nel merito; avverso tale decisione proponeva appello il creditore [N.d.a.] cui resisteva L’ARGA srl, proponendo a sua volta appello incidentale.
Con sentenza in data 14 novembre/9 dicembre 2003, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, accoglieva in parte l’appello principale, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la Società al pagamento di 1.549,37 euro e regolando le spese.
Osservava il giudicante che il decreto doveva ritenersi notificato correttamente, atteso che il ricorso al rito degli irreperibili era giustificato dal cambio di sede (non risultante dalla documentazione depositata presso la Camera di Commercio da parte della società e dalla successiva irreperibilità del legale rappresentante, correttamente individuato non in base all’atto, ma da successive informazioni avute dal richiedente; la prassi commerciale poi era quella di indicare nelle trattative il prezzo al netto dell’IVA e la società non aveva contestato la successiva fattura e, anzi, un mese dopo l’emissione della stessa, aveva corrisposto l’importo relativo; peraltro, il creditore [N.d.a.] aveva provato l’integrale consegna del materiale compravenduto, stante che un teste. 1 Aveva anche identificato alcuni elettrodomestici (usati) non consegnati, il cui valore doveva essere equitativamente determinato in L. 1.000.000.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di nove motivi, L’ARGA srl; resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, basato su cinque motivi, ed illustrato anche con memoria, il creditore [N.d.a.].
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.
In ragione della pregiudizialità logica e tecnica del primo motivo del ricorso incidentale, lo stesso deve essere esaminato per primo; con esso infatti si lamenta che il giudice di appello, pur avendo ritenuto correttamente notificato il decreto, non abbia rilevato la tardività dell’opposizione e non abbia provveduto conseguentemente a dichiararne l’inammissibilità.
Il motivo è fondato: la giurisprudenza di questa Corte ha infatti, anche recentemente, condivisibilmente affermato che quando non sia possibile eseguire la notificazione né presso la sede della società, né presso il suo amministratore, occorre provvedere nei confronti di quest’ultimo secondo le modalità di cui all’art. 143 c.p.c., come è avvenuto nel caso di specie (v., Cass. SS. UU. 4 giugno 2002, n.8091; 6 aprile 2004, n.6761).
Nella presente fattispecie, la notifica presso la sede della società, quale risultante all’epoca presso la CCIAA, è risultata negativa e quella presso la residenza del legale rappresentante pure non ha avuto buon esito; sussistevano pertanto le condizioni per il ricorso alle modalità di cui all’art. 143 c.p.c., che nella specie sono state osservate, con la conseguenza che il decreto deve essere considerato correttamente notificato in data 31 maggio 1999; ne consegue che la regolare e tempestiva notificazione dell’ingiunzione rende tardiva l’opposizione spiegata il 22/25 ottobre 1999, senza che a nulla rilevi, ai fini che ne occupano, la mancata indicazione nell’atto da notificarsi dell’identificazione del legale rappresentante della società, che ben poteva essere successivamente fornita dal richiedente in ragione del mancato perfezionamento della notifica presso la sede della società.
È appena il caso di rilevare che non è mai stato contestato che il soggetto al quale la notifica venne successivamente rivolta, fosse effettivamente il legale rappresentante della società stessa.
Posto che nella specie la notifica, come effettuata, deve ritenersi regolare, e che non sono stati addotti né sussistono motivi riconducibili al caso fortuito od alla forza maggiore, l’opposizione deve essere considerata tardiva e pertanto inammissibile.
Va solo aggiunto che non ha pregio la successiva eccezione secondo cui il decreto sarebbe stato notificato oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 143 c.p.c., stante che detto termine è previsto solo a favore del notificando, mentre l’onere dell’istante di notificare il decreto entro sessanta giorni dalla pronuncia deve ritenersi assolto con il compimento delle formalità previste dall’art. 143 c.p.c., comma 1, entro tale termine.
È appena il caso di aggiungere che tale vizio è rilevabile anche d’ufficio (v. Cass. 13 luglio 1983, n.4762) atteso che si verte in materia di norme cogenti e pertanto sottratte alla disponibilità delle parti.
L’accoglimento del motivo in esame assorbe sia il secondo motivo del ricorso incidentale che il nono motivo di quello principale, attinenti al profilo testé esaminato, ma anche di tutti gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale, attinenti al merito della controversia, e comporta la cassazione della sentenza impugnata.
Poiché, in ragione delle raggiunte conclusioni sulla tardività dell’opposizione, non necessitano ulteriori accertamenti di fatto per la decisione della controversia, questa Corte, giudicando nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione tardiva.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo. La compensazione delle stesse relativamente al merito si basa sulla difformità completa tra le due decisioni adottate dal primo e dal secondo giudice.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri ed il ricorso principale. Cassa e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione tardiva.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese relative al presente procedimento per cassazione, che liquida in 1.200,00 euro, di cui 1.000,00 euro per onorari, oltre accessori di legge;
compensa le spese di primo e secondo grado.
[Omissis].