RILEVATO
— che il Comune di […] ha notificato al signor […] un avviso di accertamento per omessa denuncia ICI, per l’anno d’imposta 1999;
— che il signor […] ha proposto ricorso alla CTP di Modena, che l’ha parzialmente accolto;
— che il contribuente ha proposto appello e la CTR dell’Emilia-Romagna ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, perché proposta oltre il term allora ine breve d’impugnazione, a seguito di notificazione della sentenza di prime cure; 2
— che, secondo la CTR, il termine per appellare sarebbe scaduto il 3 aprile 2004, considerato che la sentenza di primo grado era stata notificata al contribuente il 3 febbraio 2004, mentre l’impugnazione era stata notificata, dal signor […], solo in data 15 aprile 2004;
— che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, contro cui non resiste il Comune;
— che con l’unico motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 del d.lg. n. 546/1992, 137, comma 2, e 148 c.p.c.) il ricorrente afferma che la notifica della sentenza di primo grado sarebbe stata effettuata in maniera irrituale perché la relata, anziché essere apposta in calce all’atto, sarebbe stata annotata sul frontespizio e deduce, pertanto, che al ricorrente sarebbe stato — di conseguenza — al più, notificato il solo frontespizio e non anche la parte restante del documento;
— che, richiesto del parere ai sensi dell’art. 375 c.p. c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
— che tale conclusione deve essere condivisa;
— che va premesso quanto stabilisce l’art. 148 c.p.c., e cioè che “l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto di” (primo comma);
— che tale previsione è dettata a presidio dell’attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all’originale;
— che, proprio la regolare osservanza delle prescrizioni formali, imposte dalla legge all’ufficiale giudiziario, in funzione del principio di recezione, è il fondamento degli effetti che dalla notificazione scaturiscono (decadenza dal diritto di impugnazione);
— che la regolare osservanza delle formalità compiute dall’ufficiale giudiziario sono consegnate in un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso;
— che la relazione, che la legge vuole sia apposta solo in calce alla copia dell’atto notificato, e non in qualsiasi altra sede “topografica” del documento, ha la funzione, garantistica, di richiamare l’attenzione dell’ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell’operazione di consegna della copia conforme all’originale dell’atto;
— che solo la regolare esecuzione di un tale adempimento conferisce fede privilegiata alla relazione redatta dal Pubblico ufficiale; che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sent. n. 15199/2004), l’eccezione di inammissibilità di un atto d’impugnazione, proposta sotto il profilo dell’incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, deve respingersi qualora l’originale dell’atto, depositato dall’impugnante, rechi “in calce” la relazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario, contenente l’attestazione dell’eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di tale querela, che detta attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata all’originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 c.p.c.;
— che tale principio, però, non può essere esteso al caso — come quello in esame — della relata apposta, anziché “in calce “, sul frontespizio dell’originale della sentenza;
— che, in tal caso, infatti, il mancato rispetto delle formalità non offre garanzia che la consegna dell’atto sia avvenuta nella sua integralità e, di conseguenza, non comporta il prodursi dell’effetto giuridico ad esso conseguente, onde deve dirsi nulla la notificazione così eseguita, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., perché “l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”;
— che, pertanto, il ricorso del contribuente deve essere accolto e la sentenza impugnata, siccome illegittima, per essere stata resa in contrasto con la menzionata regula iuris, deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della stessa CTR, la quale provvederà anche in ordine alle spese di questa fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad altra Sezione della CTR dell’Emilia-Romagna.
[Omissis].