Cassazione Civile, Sezione trib., 11 gennaio 2006, n.335

Home 9 Contenuti extra 9 Adolfo Tencati - La circolazione dei titoli all’ordine 9 Cassazione Civile, Sezione trib., 11 gennaio 2006, n.335
Share

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993 la Dogana di Castellamare di Stabia concedeva alla srl Italsemole ed alla s.n.c. Casillo Grani l’autorizzazione all’esportazione di prodotti agricoli con i benefici previsti dai regolamenti comunitari 565/80 e 3665/87 che consentivano di usufruire – mediante il regime del prefinanziamento – dell’anticipo delle restituzioni all’esportazione che sarebbero loro spettate una volta effettuata l’esportazione verso Paesi terzi di quantitativi di semola provenienti dalla trasformazione del frumento duro; anticipo che veniva concesso a fronte della messa sotto controllo doganale del prodotto e della costituzione di una cauzione di importo pari alla restituzione maggiorato del 20% a garanzia della effettiva esportazione.

La Dogana emetteva quindi le corrispondenti bollette, costituenti titolo in favore delle aspiranti esportatrici ad ottenere l’anticipo, e quali venivano girate – a sensi dell’art. 260 del Regolamento doganale del 1896 – alla s.p.a. Sudfactoring che le presentava all’incasso riscuotendo a suo nome l’importo del prefinanziamento.

Successivamente annullata l’operazione di esportazione, l’Amministrazione provvedeva ad agire per il recupero degli importi anticipati con la maggiorazione del 20% spiccando 10 ingiunzioni fiscali contro Sudfactoring per il recupero di quanto già incassato in forza della girata delle bollette.

Proposta opposizione avanti al Tribunale di Roma, i primi Giudici – aderendo alla tesi del Ministero dell’economia e delle finanze [n.d.a.] – ritenevano che la girata apposta sulle bollette doganali dovesse essere qualificata come una forma di cessione del credito rappresentato dal prefinanziamento con la conseguenza che la cessionaria Sudfactoring rimaneva obbligata alla restituzione in conseguenza della mancata esportazione delle merci da parte dei cedenti.

Questa opinione non veniva condivisa dalla Corte di Appello di Roma la quale – con la sentenza qui impugnata – riteneva che la girata sulla bolletta doganale non fosse mezzo idoneo alla trasmissione del credito ma uno strumento “neutro” per facilitare l’adempimento dell’obbligazione a carico dello Stato eseguibile nei confronti del soggetto indicato dal creditore (art. 1288 c.c.) ed utilizzabile anche in via compensativa – come era stato nel caso – per il soddisfacimento dei crediti vantati dal terzo verso l’ordinante.

Assumendo pertanto che ogni obbligo restitutorio era destinato a gravare e permanere in capo al solo operatore economico quei giudici, in riforma della sentenza appellata, revocavano le ingiunzioni opposte dichiarando nulla esser dovuto dalla Sudfactoring al Ministero delle finanze.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre con due motivi il Ministero dell’economia e delle finanze.

Resiste con controricorso Sudfactoring in liquidazione, richiamando con memoria aggiunta analoghi precedenti di questa Corte, e proponendo ricorso incidentale condizionato teso a paralizzare l’azione di restituzione dello Stato sul rilievo che il danno lamentato sarebbe stato comunque originato da comportamenti gravemente colposi dei funzionari della dogana.

Controdeduce l’Amministrazione finanziaria, altresì eccependo l’inammissibilità del ricorso incidentale; comunque la sua giuridica infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. 1. Con il 1º motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 per violazione dell’art. 1260 c.c., e segg. (principi sul trasferimento dei crediti), art. 1188 c.c., R.D. n. 65 del 1896, art. 260, (Regolamento doganale), R.D. n. 2440 del 1924, art. 69, nonchè per omessa od insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Lamenta che la Corte di appello – chiamata a stabilire se la girata delle bollette doganali effettuata dalle società titolari del credito di prefinanziamento in favore di Sudfactoring avesse l’effetto di trasferire definitivamente il credito alla società girataria ovvero il più limitato effetto di legittimarla all’incasso – avrebbe erroneamente deciso in questo secondo senso con riferimento all’art. 1188 c.c. stante la mancanza di prova della stipula di un negozio di cessione (tra l’altro richiedente particolari requisiti di forma quale credito vantato verso lo Stato) non ricavabile dalla semplice firma di girata apposta sulla bolletta ovvero da altri elementi quali la qualità delle parti (essendo la società di factoring abilitata a svolgere anche operazioni di debito). Sostiene al contrario il Ministero che la girata della bolletta doganale prevista dall’art. 260 del Regolamento doganale costituì adeguata manifestazione di volontà ai fini del trasferimento dell’intero rapporto (e non una mera delega all’incasso per facilitare l’adempimento dell’obbligazione di pagamento) come attestato dall’equiparazione fatta nel citato articolo tra esportatore e giratario ai fini della restituzione dei diritti spettanti sulle merci esportate e non smentito dal mancato uso della forma prescritta per la cessione dei crediti verso lo Stato, attesa la sufficienza della girata eccezionalmente prevista a tale scopo dalla legge doganale. A rafforzamento della propria tesi il Ministero osserva ancora che i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione ulteriori elementi oggettivi forniti a conforto del trasferimento del credito quali il fatto che la società girataria aveva trattenuto le somme incassate utilizzandole – senza opposizione delle giranti – in compensazione del credito di anticipazione; che gli ordinativi di pagamento erano stati direttamente intestati alla società girataria delle bollette, il che era consentito dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro solo nei confronti del cessionario e non del delegato per l’incasso; che se la girata avesse avuto soltanto l’effetto di un mandato all’incasso o di una indicazione di pagamento la società girataria che aveva anticipato tali ingenti somme non sarebbe stata garantita posto che, malgrado la girata, le mandanti sarebbero rimaste comunque titolari del credito come legittimate a presentare in ogni momento le bollette per l’incasso del prefinanziamento.

Con il 2º motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta violazione – sotto altro aspetto – dell’art. 1260 c.c., e segg. (principi sul trasferimento dei crediti), R.D. n. 65 del 1896, art. 260, (Regolamento doganale) e falsa applicazione del Reg. CE 3665/87 (art. 3 c.p.c.).

Contesta in particolare l’assunto dei giudici di appello secondo cui – a sensi del citato Regolamento comunitario – il prefinanziamento era da considerare una operazione finanziaria strutturata non in via condizionata rispetto alla regolare esportazione delle merci, ma piuttosto garantita dall’obbligo di rimborso sorgente a carico del solo esportatore per la mancata effettuazione dell’esportazione.

Sostiene al contrario l’Amministrazione che il prefinanziamento sorgeva condizionato alla nascita del credito per avvenuta regolare esportazione per cui – mancando questa – veniva meno ex tunc la causa stessa del prefinanziamento con diritto di ripetere l’indebito nei confronti di chiunque avesse incassato le somme.

  1. 2. Preliminarmente riuniti i ricorsi proposti contro la medesima sentenza, i due motivi di censura del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati, entrambi coinvolgendo la qualificazione del rapporto posto in essere con la girata delle bollette doganali e la compatibilità con la responsabilità del giratario in caso di inadempimento del girante.

La tesi dell’Amministrazione sul punto è infondata, come già deciso da questa stessa sezione in fattispecie (Cass. 19156/03 e 369/04) con argomentazioni dalle quali non v’è ragione di discostarsi.

Come evidenziato in quei precedenti, richiamati anche dal Procuratore Generale, la vera questione da decidere è se il giratario delle bollette – dopo averle incassate – sia responsabile verso l’amministrazione doganale per il rimborso del prefinanziamento relativa maggiorazione in luogo od insieme con il girante inadempiente.

Ebbene la risposta non può che essere negativa sulla base di un triplice ordine di considerazioni in parte correttive della motivazione della sentenza impugnata a sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Le bollette di cui si discute sono certificazioni attestanti l’esistenza di un credito dell’intestatario verso l’Amministrazione per il pagamento di somme dovute a titolo di “prefinanziamento”.

Queste bollette – a differenza di quelle attestanti l’eventuale diritto alla restituzione, ugualmente denominate bollette doganali e costituenti mero documento di legittimazione a richiedere l’ivi indicato rimborso (ex multis Cass. 3008/84, 1190/78, 4346/80) sono “rappresentative” di somme di denaro certe, liquide ed esigibili.

Ad esse torna pertanto applicabile la disciplina civilistica contenuta nell’art. 1992 c.c., e segg. in materia di titoli di credito la cui caratteristica consiste – appunto – nella “cartolarità” del diritto che incorporano con abilitazione dell’intestatario o giratario a farlo valere a semplice presentazione.

Ciò è avvenuto nel caso in esame, essendo state le bollette onorate senza eccezioni di sorta dall’Amministrazione con pagamento degli importi ivi indicati dietro consegna dei documenti regolarmente girati in favore di Sudfactoring nonostante tra dette parti difettasse qualsiasi rapporto causale, intercorrente solo tra l’esportatore e l’Erario tenuto alle anticipazioni dalle quali deriva l’obbligo del primo – in ipotesi di mancata esportazione – al rimborso con maggiorazione.

Se dunque il rapporto tra le parti in causa è fondato sulla “letteralità”, essendo Sudfactoring estranea al negozio causativo del credito cartolare, così come questa non potrebbe vantare maggiori prestazioni economiche eventualmente dovute dall’amministrazione alla sua controparte negoziale a titolo di restituzione (ad esempio, per maggior quantità di merce esportata rispetto a quella prefinanziata) per lo stesso motivo Sudfactoring non può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni derivanti dall’inadempimento del suo “dante causa” cartolare.

È noto infatti che il principio della letteralità comporta che l’estensione, il contenuto e le modalità di esercizio – come ogni altro elemento accessorio – debbono risultare dal tenore del titolo che può essere opposto solo in virtù di eccezioni personali riguardanti l’ente pagatore ed il portatore del titolo o comunque fondate sul contesto formale dello stesso, mentre sono irrilevanti le vicende dei rapporti obbligatori a monte cui il presentatore non ha preso parte (art. 1993 c.c.).

La Sudfactoring – estranea al rapporto causale coinvolgente l’A.F. e le società del gruppo Casillo – non può dunque rispondere – sulla base di un rapporto meramente cartolare con la prima – dell’inadempimento di obbligazioni facenti capo alle seconde.

Restano – pertanto – superate in radice le questioni concernenti la qualificazione giuridica del negozio stipulato mediante girata delle bollette doganali (cessione di credito o delegazione di pagamento) come gli accidenti del rapporto di prefinanziamento (se condizionato o meno ab initio) essendo Sudfactoring portatrice legittima di un titolo ricevuto mediante girata, così facultata – in virtù della natura cartolare del credito ivi rappresentato – ad ottenerne il pagamento senza subire l’esito di fatti impeditivi e/o estintivi a lei estranei.

Né la asserita asimmetria tra esportatore e giratario delle bollette contenuta nell’art. 260 del Regolamento doganale del 1896 ai fini della restituzione dei diritti spettanti sulle merci importate basterebbe per accreditare la tesi dell’Amministrazione del trasferimento “pieno” del rapporto negoziale di base con conseguente responsabilità anche del giratario in caso di inadempimento del girante.

Ciò per la semplice ragione che la disciplina precomunitaria della materia non contemplava il diritto al “prefinanziamento” (ma solo il diritto alle “restituzioni” ad esportazione avvenuta) rimanendo pertanto difficile ipotizzare nella situazione fattuale la totale assorbenza in capo al giratario delle posizioni a rischio del girante, essendo la bolletta esigibile – per quanto detto sopra – ancor prima dell’effettuazione dell’esportazione e dunque a prescindere da essa.

La sopravvenuta inadempienza all’obbligo di esportare le merci ammesse alla sovvenzione oltre ad stingere il diritto alle restituzioni fa – sì sorgere l’obbligo di rimborso delle somme ottenute in anticipo (prefinanziamento) ma quest’obbligo non può che essere regolato – dal lato passivo – secondo i criteri di ripetizione di ordine generale.

  1. 3. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va in definitiva rigettato in esso assorbito il ricorso incidentale condizionato.

La natura delle questioni trattate e la loro parziale novità rende opportuna la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Suprema Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa le spese del presenta giudizio.

(Omissis).

Newsletter