RIPARTO DI COMPETENZE – TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE MINORENNI
In caso di previa pendenza di procedimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni per uno dei figli della coppia, per gli altri figli è competente per i provvedimenti indicati nell’art. 38 disp. att. c.c. il tribunale ordinario nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e relative modifiche. Cass., ord. 14 febbraio 2018, n. 3501 Accedi Leggi tutto …