Ordinanza ex art. 183 c.p.c., CON udienza

Il Giudice                                                              

sentite le parti,

viste le richieste,

 

Per Questi Motivi

Visti gli artt. 175, 183, comma VI, c.p.c.,

Concede alle parti i seguenti termini perentori, a decorrere da oggi:

 

1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono

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