Cass., sent. 4 giugno 2018, n. 14238
L’art. 31, 3° co., del d. lgs. 286/1998 prevede che il Tribunale per i minorenni possa rilasciare –anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel territorio nazionale- un’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia della persona di età minore, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute. Tale autorizzazione non richiede che sussistano necessariamente contingenze eccezionali collegate alla salute della persona minorenne, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamene grave che deriva o deriverà dal suo allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica sia psichica. Il giudice di merito deve accertare la sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento della persona di età minore dal suo nucleo familiare. L’onere della prova del dedotto grave disagio che ne deriverebbe alla persona di età minore incombe all’istante. Il primo ha una posizione di preminenza sicché il secondo riceve tutela se ed in quanto funzionale a salvaguardare lo sviluppo psico-fisico del minorenne.