Il matrimonio tra un cittadino italiano e un cittadino straniero dello stesso sesso è trascrivibile in Italia come unione civile ai sensi dell’art. 32 bis della l. 218/1995 che si applica anche ai matrimoni, alle unioni civili (o istituti analoghi) contratti precedentemente all’entrata in vigore della l. 76/2016.
Cass., sent. 14 maggio 2018, n. 11696.
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