Il coniuge -rimasto estraneo al contratto- dell’alienante non è litisconsorte necessario nell’azione revocatoria o di simulazione assoluta promossa dal creditore ex art. 2901 c.c. che comporta in caso di accoglimento, la dichiarazione di inefficacia dell’acquisto rispetto al creditore.
Cass., ord. 9 maggio 2018, n. 11033
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