COMUNIONE DEI BENI – ACQUISTO DI IMMOBILE DA PARTE DI UN CONIUGE – SIMULAZIONE O REVOCATORIA  

Il coniuge -rimasto estraneo al contratto- dell’alienante non è litisconsorte necessario nell’azione revocatoria o di simulazione assoluta promossa dal creditore ex art. 2901 c.c. che comporta in caso di accoglimento, la dichiarazione di inefficacia dell’acquisto rispetto al creditore.

Cass., ord. 9 maggio 2018, n. 11033

per visualizzare il resto del contenuto. Se non sei un membro Registrati GRATIS.
Share