Il Giudice
sentite le parti,
viste le richieste,
Per Questi Motivi
Visti gli artt. 175, 183, comma VI, c.p.c.,
Concede alle parti i seguenti termini perentori, a decorrere da oggi:
1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono
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